10.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

recante modifica della decisione 2005/629/CE che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

(2010/74/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/629/CE della Commissione (2) istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») che fornisce alla Commissione pareri scientifici altamente qualificati.

(2)

La decisione 2005/629/CE definisce le procedure per la nomina dei membri dello CSTEP, il loro mandato, l’invito di esperti esterni, la creazione di gruppi di lavoro nonché le procedure per l’adozione del regolamento interno dello CSTEP. Tali procedure devono essere semplificate per far sì che le decisioni amministrative possano essere prese al livello più adeguato.

(3)

Per evitare ogni confusione con le indennità giornaliere versate agli esperti privati invitati dalla Commissione, è opportuno designare con il termine di «compensi» le indennità aggiuntive da corrispondere a norma della decisione 2005/629/CE ai membri dello CSTEP e agli esperti esterni che partecipano alle riunioni dello CSTEP.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2005/629/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La decisione 2005/629/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione nomina i membri dello CSTEP a partire da un elenco di candidati idonei. Tale elenco viene costituito a seguito della pubblicazione di un invito alla manifestazione di interesse sul sito web della Commissione.»;

2)

all’articolo 7, i termini «Previa approvazione della Commissione» sono sostituiti da «Dopo aver consultato il servizio della Commissione responsabile del fascicolo»;

3)

all’articolo 8, i termini «Previa approvazione della Commissione» sono sostituiti da «Dopo aver consultato il servizio della Commissione responsabile del fascicolo»;

4)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Rimborsi e compensì»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un compenso per la partecipazione alle attività dello CSTEP, secondo quanto previsto nell’allegato.»;

5)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Prima di organizzare le sessioni plenarie del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, lo CSTEP consulta i servizi della Commissione responsabili del fascicolo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Su richiesta del servizio della Commissione responsabile del fascicolo, esperti che non siano membri dello CSTEP possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.»;

6)

all’articolo 11, paragrafo 1, i termini «Previa approvazione della Commissione» sono sostituiti da «Dopo aver consultato il servizio della Commissione responsabile del fascicolo.»;

7)

l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18.


ALLEGATO

«ALLEGATO

COMPENSI

I membri dello CSTEP e gli esperti esterni hanno diritto a un compenso per la partecipazione alle attività dello CSTEP secondo le seguenti modalità.

Partecipazione alle sessioni plenarie e ai gruppi di lavoro dello CSTEP

EUR per giorno intero

Sessioni plenarie dello CSTEP

Gruppi di lavoro dello CSTEP

Presidente

300

300

Vicepresidente (1)

300

0

Altri partecipanti

250

250

Qualora la partecipazione riguardi soltanto una mattina o un pomeriggio, il compenso sarà pari al 50 % di quello previsto per un giorno intero.

Relazioni

EUR

Pareri dello CSTEP alle sessioni plenarie o per corrispondenza (2)

Relazioni informative (3) precedenti le sessioni plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro dello CSTEP

Relatore

300

300 (4)


(1)  La sua presenza è prevista unicamente alle sessioni plenarie dello CSTEP.

(2)  Compenso da versare per l’elaborazione del parere.

(3)  Sintesi, inchieste e informazioni generali.

(4)  Il compenso deve essere versato entro un massimo di 15 giorni sulla base del calendario deciso dalla Commissione e specificato in un accordo scritto preliminare. La Commissione può tuttavia decidere di aumentare il numero di giorni, qualora lo ritenga necessario.»