6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2010

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Grecia, di Malta, del Portogallo e della Finlandia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007

[notificata con il numero C(2010) 474]

(I testi in lingua finlandese, greca, maltese, portoghese e svedese sono i soli facenti fede)

(2010/62/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni della Commissione 2008/396/CE (2) e 2009/87/CE (3) hanno liquidato, per l’esercizio finanziario 2007, i conti di tutti gli organismi pagatori tranne l’organismo pagatore greco «OPEKEPE», l’organismo pagatore italiano «ARBEA», l’organismo pagatore maltese «MRAE», gli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e l’organismo pagatore finlandese «MAVI».

(2)

A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore greco «OPEKEPE», dall’organismo pagatore maltese «MRAE», dagli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e dall’organismo pagatore finlandese «MAVI».

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), gli importi che devono essere recuperati da ciascuno Stato membro o versati al medesimo, conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo gli anticipi versati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2007, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. Tali importi sono detratti dagli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti, o aggiunti agli stessi.

(4)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2008 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o ad oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. Detti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per gli Stati membri in questione in virtù delle decisioni 2008/396/CE e 2009/87/CE.

(7)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», dell’organismo pagatore maltese «MRAE», degli organismi pagatori portoghesi «IFADAP» e «IFAP» e dell’organismo pagatore finlandese «MAVI» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2007.

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2010.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 29.5.2008, pag. 33.

(3)   GU L 33 del 3.2.2009, pag. 38.

(4)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

IMPORTO DA RECUPERARE PRESSO GLI STATI MEMBRI O DA VERSARE AGLI STATI MEMBRI

Nota: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2007 — Spese/ entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1)

Totale incluse riduzioni e sospensioni

Pagamenti allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare (–) o da versare (+) agli Stati membri

Importo recuperato (–) o versato (+) agli Stati membri a norma della decisione 2008/396/CE

Importo recuperato (–) o versato (+) agli Stati membri a norma della decisione 2009/87/CE

Importo da recuperare (–) o da versare (+) agli Stati membri (2)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

EL

EUR

2 377 709 692,71

0,00

2 377 709 692,71

–3 777 975,35

–5 925 969,19

2 368 005 748,17

2 374 149 976,67

–6 144 228,50

0,00

0,00

–6 144 228,50

MT

EUR

1 968 874,78

0,00

1 968 874,78

–16 690,38

0,00

1 952 184,40

1 953 932,59

–1 748,19

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

718 788 155,94

0,00

718 788 155,94

– 283 116,74

– 210 898,70

718 294 140,50

717 209 444,82

1 084 695,68

0,00

295 352,51

789 343,17

FI

EUR

579 761 052,62

0,00

579 761 052,62

–1 768 694,94

–17 427,95

577 974 929,73

577 803 602,60

171 327,13

0,00

0,00

171 327,13


SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= h)

Spese (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

EL

EUR

– 218 259,31

0,00

0,00

0,00

–5 925 969,19

–6 144 228,50

MT

EUR

–1 682,32

–65,87

0,00

0,00

0,00

–1 748,19

PT

EUR

1 000 241,87

0,00

0,00

0,00

– 210 898,70

789 343,17

FI

EUR

189 819,66

–1 064,58

0,00

0,00

–17 427,95

171 327,13


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese dichiarate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

(3)  Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

Nota: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.