4.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2010

che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 509]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/57/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE dispone che gli Stati membri provvedano affinché ciascuna partita di animali proveniente dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e ad un controllo d'identità nei posti d'ispezione frontalieri per verificare la loro destinazione successiva, in particolare in caso di animali in transito. Detti posti d'ispezione frontalieri sono previsti nell'allegato II della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2).

(2)

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 91/496/CEE dispone che gli Stati membri autorizzino il trasporto degli animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo, a determinate condizioni. In particolare la lettera c) di detto articolo dispone che i controlli definiti all'articolo 4 abbiano dimostrato che gli animali sono conformi ai requisiti della direttiva stessa o, se si tratta di animali compresi nelle direttive di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (3), che offrano garanzie sanitarie almeno equivalenti ad essi.

(3)

La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (4) è citata nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE. Il capitolo III della direttiva 90/426/CEE definisce le garanzie sanitarie equivalenti per gli equidi.

(4)

La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (5) definisce i modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati che tiene conto delle diverse situazioni sanitarie degli animali nei paesi terzi. Tali certificati forniscono le garanzie necessarie per il trasporto di equidi da un paese terzo, da un territorio di un paese terzo o da una parte di esso in un altro paese terzo o territorio, o da un'altra parte dello stesso paese terzo o territorio. Le garanzie sanitarie in detti certificati sono da considerarsi come condizioni di riferimento per il transito degli equidi nell'Unione.

(5)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (6) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati dai paesi terzi o da parti di detti paesi terzi elencati nell'allegato I. Assegna inoltre i paesi terzi ai gruppi sanitari in base alla situazione sanitaria dei loro animali. Detti gruppi sanitari vanno tenuti in considerazione nel trasporto degli equidi attraverso l'Unione.

(6)

La decisione 2008/907/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (7), dispone che gli equidi in transito da un paese terzo all'altro provengano da uno dei paesi terzi indicati nell'allegato I della decisione 92/260/CEE. Essa prevede inoltre che detti equidi siano accompagnati da un certificato denominato «Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo». Tale certificato tiene conto dei modelli di certificato sanitario definiti nella decisione 92/260/CEE.

(7)

Poiché le garanzie di polizia sanitaria per le importazioni di equidi sono rigide almeno quanto quelle per l'ammissione temporanea dei cavalli registrati, è opportuno autorizzare il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE non solo dai paesi terzi, territori o parti di essi da cui è autorizzata l'ammissione temporanea di cavalli registrati conformemente alla decisione 2004/211/CE, ma anche dai paesi terzi, territori o parti di essi da cui sono autorizzate le importazioni permanenti conformemente a detta decisione.

(8)

A fini di chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno abrogare la decisione 2008/907/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri autorizzano il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE da un paese terzo, territorio o parte di esso verso un altro paese terzo, territorio o parte di esso o nello stesso paese terzo, territorio o parte di esso a condizione che gli equidi:

a)

provengano da un paese terzo, territorio o parte di esso da cui è autorizzata l'ammissione temporanea o l'importazione di cavalli registrati come indicato rispettivamente nelle colonne 6 e 8 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE;

b)

siano accompagnati da un certificato individuale denominato «Certificato sanitario per il transito di equidi» di cui al paragrafo 2.

2.   Nel certificato sanitario per il transito di equidi devono figurare:

a)

le parti I, II e III del modello appropriato di certificato sanitario contenuto nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, eccettuati i requisiti relativi all'arterite virale equina di cui alla lettera e), punto v), della parte III, corrispondenti al gruppo sanitario cui è stato assegnato il paese terzo, territorio o parte di esso, di spedizione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, colonna 5, della decisione 2004/211/CE; nonché,

b)

oltre ai requisiti di cui alla lettera a), le seguenti parti IV e V:

«IV.

Equidi in provenienza da: …

(Paese terzo/territorio di spedizione)

e a destinazione di: …

(Paese terzo/territorio di destinazione)

V.

Timbro e firma del veterinario ufficiale: …»

3.   In caso di cavalli registrati, in deroga al paragrafo 2, lettera a), l'elenco dei paesi terzi della parte III, lettera d), terzo trattino, dei modelli da A a E di certificati sanitari contenuti nell'allegato II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall'elenco di paesi terzi, territori o parti di essi, assegnati ai gruppi sanitari da A a E dell'allegato I, colonna 5, della decisione 2004/211/CE.

Articolo 2

La decisione 2008/907/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(5)  GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(6)  GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(7)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 22.