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20.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/9 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
recante modifica della decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS)
(2010/32/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visti gli articoli 92, 92 bis e 119 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («convenzione di Schengen del 1990») (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La convenzione di Schengen del 1990 prevede che le parti contraenti sostengano congiuntamente le spese derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS, compresi i costi della rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema di informazione Schengen (SIS) con il C.SIS, di cui all’articolo 92, paragrafo 3. |
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(2) |
Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento del C.SIS sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario, modificato dalla decisione del Comitato esecutivo Schengen del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario del C.SIS (2) («regolamento finanziario del C.SIS»). |
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(3) |
Per quanto riguarda l’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con decisione 1999/870/CE (3) e decisione 2007/149/CE (4), ad agire, nel contesto dell’integrazione dell’acquis di Schengen all’interno dell’Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire contratti relativi all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen «SISNET» in attesa del passaggio verso un’infrastruttura delle comunicazioni sotto la responsabilità dell’Unione europea. |
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(4) |
Gli obblighi finanziari derivanti dall’installazione e dal funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in base a tali contratti sono disciplinati da uno specifico regolamento finanziario stabilito con decisione 2000/265/CE del Consiglio (5). |
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(5) |
Il regolamento finanziario C.SIS e il regolamento finanziario SISNET si applicano alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia nonché all’Islanda e alla Norvegia in virtù della decisione 2000/777/CE del Consiglio (6), alla Repubblica ceca, all’Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia ed alla Repubblica slovacca in virtù della decisione 2007/471/CE del Consiglio (7) e alla Svizzera in virtù della decisione 2008/421/CE del Consiglio (8). Anche la Bulgaria, la Romania e il Liechtenstein parteciperanno alle disposizioni di tali regolamenti finanziari rispettivamente dalle date che saranno stabilite dal Consiglio rispettivamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005 e all’articolo 10 del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. |
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(6) |
Il fatto che l’unità di supporto tecnico e la rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento con le sezioni nazionali del SIS, con tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla loro installazione e dal loro funzionamento, siano gestite dallo stesso organismo dovrebbe rendere flessibili i processi, assicurare sinergie e consentire di limitare gli sforzi. |
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(7) |
L’unità di supporto tecnico gestisce attualmente la cifratura della rete di collegamento tra le sezioni nazionali e l’unità di supporto tecnico. |
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(8) |
Nel bilancio dell’unità di supporto tecnico del SIS a Strasburgo dovrebbe pertanto essere compreso il bilancio per la rete geografica — e relativa cifratura — che collega le sezioni nazionali del SIS con l’unità di supporto tecnico, da una data che deve essere stabilita con decisione unanime dei rappresentanti degli Stati membri interessati. |
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(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia riguardante l’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (10). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12) e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (13). |
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(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (14) e con l’articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio (15). |
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(12) |
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (16). |
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(13) |
L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (17). |
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(14) |
Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
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(15) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) è modificata come segue.
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a) |
Il titolo del regolamento finanziario del C.SIS è modificato come segue: «REGOLAMENTO FINANZIARIO PER L’INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL C.SIS DI SCHENGEN E DELLA RETE GEOGRAFICA — E RELATIVA CIFRATURA — CHE PERMETTE IL COLLEGAMENTO TRA LE SEZIONI NAZIONALI DEL SIS E L’UNITÀ DI SUPPORTO TECNICO»; |
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b) |
il primo comma del Titolo I è modificato come segue: «Il bilancio dell’unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen a Strasburgo, compresa la rete geografica — e relativa cifratura — che permette il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema di Informazione Schengen all’unità di supporto tecnico, di cui agli articoli 92, 92 bis e 119 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominato C.SIS, comporta:». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è applicabile a decorrere da una data da stabilire con decisione unanime dei rappresentanti degli Stati membri interessati.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444.
(3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.
(4) GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.
(5) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.
(6) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.
(7) GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46.
(8) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74.
(9) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(10) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(11) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(12) Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(13) Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(14) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(15) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.