16.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

relativa al regime di consolidamento delle passività onerose della cooperazione agricola e delle aziende agricole applicato nella Regione Lazio (Italia) a titolo della legge regionale n. 52/1994 e rifinanziato dall’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001

[notificata con il numero C(2009) 4525]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2010/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera dell’11 settembre 2001, protocollata il 13 settembre 2001, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione il testo dell’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, che modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 52 del 31 ottobre 1994, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(2)

Con lettera del 19 aprile 2002, protocollata il 22 aprile 2002, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane riguardo alle suddette disposizioni con lettera del 9 novembre 2001.

(3)

Dopo aver esaminato tali informazioni, con lettera del 17 giugno 2002, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di comunicare ulteriori informazioni entro le quattro settimane successive.

(4)

Non avendo ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito nella lettera del 17 giugno 2002, i servizi della Commissione con nuova lettera del 19 agosto 2003 hanno sollecitato le informazioni già richieste.

(5)

Con lettera del 23 ottobre 2003, protocollata il 29 ottobre 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane nella lettera del 17 giugno 2002.

(6)

Con lettera dell’11 dicembre 2003, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001 (in appresso «legge n. 10/01»), nonché nei confronti degli aiuti erogati tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della suddetta legge n. 10/01) nel quadro del regime di aiuti che dovevano essere rifinanziati dalla dotazione di bilancio prevista in suddetto articolo (1).

(7)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(8)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli interessati. Le autorità italiane hanno tuttavia incontrato i servizi della Commissione per apportare precisazioni sulle osservazioni da esse formulate in seguito all’avvio del procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(9)

Con messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2009 la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane che sintetizza la discussione avvenuta durante la riunione di cui al paragrafo precedente.

II.   DESCRIZIONE

(10)

L’articolo 257 della legge n. 10/01 prevede uno stanziamento supplementare di 400 milioni di ITL (206 583 EUR) come contributo in conto interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole, ai sensi della legge regionale n. 52 del 31 ottobre 1994 (in appresso «legge n. 52/94»), modificata dalla legge n. 13 del 29 aprile 1996 (in appresso «legge n. 13/96»). Esso modifica inoltre l’articolo 2 della legge n. 52/94, estendendo la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti da quest’ultima alle passività onerose esistenti al 31 dicembre 2000. Esso comporta infine una clausola, secondo cui agli aiuti previsti potrà essere data attuazione solo dopo la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, dell’esito positivo dell’esame effettuato dalla Commissione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(11)

La legge n. 52/94, che costituisce la base giuridica del consolidamento, prevedeva quanto segue:

a)

un aiuto alle cooperative e loro consorzi sotto forma di concorso negli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti che non beneficiavano di contributi pubblici (articolo 1, paragrafo 1);

b)

un aiuto alle aziende agricole sotto forma di concorso negli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento di passività onerose derivanti da investimenti già realizzati (articolo 1, paragrafo 2);

c)

un aiuto sotto forma di sovvenzioni alle cooperative e loro consorzi, in caso di fusione o annessione ad altro organismo cooperativo, fino al 50 % delle passività iscritte nel bilancio delle cooperative o dei consorzi suddetti, per l’estinzione delle passività in questione (articolo 4);

d)

per passività onerose si intendevano quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine ottenuti senza aiuti pubblici, esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

(12)

La Commissione aveva avviato il procedimento d’indagine di cui all’articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti previsti dalla legge in questione (3), perché non era sicura che essi fossero conformi ai criteri su cui si era basata all’epoca per la sua analisi.

(13)

Secondo tali criteri, la Commissione considerava questo tipo di sovvenzione come aiuti al funzionamento, i quali, in linea di massima, potevano considerarsi compatibili con il mercato comune solo se risultavano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

a)

detti aiuti dovevano riguardare passività onerose derivanti da prestiti contratti per finanziare investimenti già realizzati;

b)

l’importo cumulato degli aiuti eventualmente concessi all’epoca in cui il prestito era stato contratto e degli aiuti in questione non poteva superare la percentuale generalmente ammessa dalla Commissione, ossia:

per gli investimenti nel settore primario agricolo: 35 % o 75 % nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (4);

per gli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli: il 55 % (o il 75 % nelle zone dell’obiettivo 1) per i progetti conformi ai programmi settoriali o ad uno degli obiettivi dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio (5) e il 35 % (o il 50 % nelle zone dell’obiettivo 1) per gli altri progetti, che non fossero esclusi in base ai criteri di scelta di cui al punto 2 dell’allegato della decisione 90/342/CEE della Commissione (6) [o della decisione 94/173/CEE della Commissione (7)];

c)

gli aiuti in causa potevano essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tenere conto delle variazioni del costo del denaro (l’importo degli aiuti doveva in tal caso risultare inferiore o uguale alla spesa generata da tale modifica) o dovevano riguardare aziende agricole che offrissero garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri economici derivanti dai prestiti esistenti fossero tali da danneggiare le aziende o condurle al fallimento.

(14)

A seguito dell’avvio del procedimento, le autorità italiane hanno modificato la legge n. 52/94 con la legge n. 13/96, in base alla quale la Commissione ha potuto chiudere il predetto procedimento dichiarando compatibili con il mercato comune gli aiuti quali modificati da suddetta legge (8).

(15)

Le modifiche introdotte nel regime dalla legge n. 13/96 sono le seguenti:

a)

il contributo fino al 50 % delle passività iscritte nel bilancio delle cooperative in caso di fusione o annessione è stato soppresso;

b)

i contributi per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei consorzi (articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 52/94), così come gli aiuti alle aziende (articolo 1, paragrafo 2) possono essere concessi solo per il consolidamento delle passività derivanti dalla realizzazione di investimenti;

c)

i predetti aiuti possono riguardare solo una parte dell’investimento (quota) corrispondente all’80 % per le cooperative e al 65 % per le aziende agricole;

d)

gli aiuti devono essere concessi entro i limiti dei tassi generalmente ammessi dalla Commissione, in termini di importo cumulato degli aiuti eventualmente concessi quando il prestito è stato contratto e degli aiuti in questione, ossia: il 35 % (75 % nelle zone svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE) per gli investimenti nel settore primario agricolo e il 55 % per gli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli;

e)

gli aiuti in questione possono riguardare solo aziende agricole o cooperative che offrano garanzie di redditività, in particolare nel caso in cui gli oneri economici derivanti dai prestiti esistenti siano tali da danneggiare le aziende o condurle al fallimento.

(16)

Il regime di aiuti, approvato tenendo conto di tali modifiche, è restato immutato fino a quando la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge n. 10/01.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(17)

La Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge n. 10/01, nonché nei confronti degli aiuti erogati tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della summenzionata legge n. 10/01) nel quadro del regime di aiuti che dovevano essere rifinanziati dalla dotazione di bilancio prevista in suddetto articolo, poiché essa nutriva dubbi sulla compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a)

lo stanziamento previsto all’articolo 257 della legge n. 10/01 doveva servire a finanziare un regime d’aiuti al consolidamento delle passività onerose delle aziende agricole e delle cooperative, approvato dalla Commissione nel 1996 in base a condizioni speciali in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà che potevano essere applicate al settore agricolo invece delle disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994 (9) (in appresso «orientamenti del 1994»), come previsto esplicitamente da questi ultimi;

b)

gli orientamenti del 1994 sono stati sostituiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1997 (in appresso «orientamenti del 1997») (10), che hanno fissato nuove condizioni applicabili al settore agricolo; il regime avrebbe dovuto essere adeguato a queste nuove condizioni a partire dal 1o gennaio 1998; nessuna delle informazioni disponibili consentiva, tuttavia, di stabilire l’avvenuto adeguamento;

c)

gli orientamenti del 1997 sono stati a loro volta sostituiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (in appresso «orientamenti del 1999»), ai quali il regime in questione avrebbe dovuto parimenti essere adeguato;

d)

nessuna delle informazioni disponibili consentiva di stabilire che il regime in questione fosse stato adeguato alle condizioni degli orientamenti del 1999;

e)

in tale contesto, la compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della legge n. 10/01), nonché delle modalità d’utilizzazione della dotazione prevista dall’articolo 257 della legge n. 10/01, appariva dubbia.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(18)

Con lettera del 2 luglio 2004, protocollata il 7 luglio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le osservazioni formulate dalle autorità italiane in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei riguardi delle disposizioni dell’articolo 257 della legge regionale n. 10/01, nonché nei confronti degli aiuti erogati tra il 1o gennaio 1998 e il 20 maggio 2001 (data d’entrata in vigore della suddetta legge regionale) nel quadro del regime di aiuti che dovevano essere rifinanziati dalla dotazione di bilancio prevista al suddetto articolo.

(19)

In tale lettera le autorità italiane annunciano innanzitutto il ritiro della notifica dell’articolo 257 della legge n. 10/01, come pure l’avvio della procedura per la sua abrogazione, precisando che non è stata adottata alcuna misura d’applicazione, né è stato erogato alcun aiuto in virtù di detto articolo.

(20)

Le autorità italiane sottolineano inoltre che, nella lettera d’approvazione della legge n. 52/94, la Commissione dichiara che gli aiuti in oggetto sono conformi ai criteri ad essi applicabili e possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 92 (divenuto articolo 87), paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto misure destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse, senza fare riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(21)

A loro avviso, così come emerge dalla corrispondenza con la Commissione dal 1994 al 1996, è evidente che l’obiettivo della legge n. 52/94 era di evitare che le aziende agricole, al momento di realizzare investimenti, fossero confrontate a tassi d’interesse molto più elevati rispetto a quelli del mercato, per effetto della fluttuazione del costo del denaro, che le avrebbe messe in difficoltà. La Regione Lazio, inoltre, ha sempre garantito che avrebbe verificato la redditività delle aziende beneficiarie, in particolare basandosi sui piani di risanamento che queste ultime erano tenute a presentare a norma della legge n. 52/94 e modifiche.

(22)

In tale contesto le autorità italiane ritengono che gli aiuti previsti dalla legge n. 52/94 possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(23)

Nella lettera del 2 luglio 2004 le autorità italiane chiedevano inoltre se, in caso di esame, dal punto di vista del salvataggio e della ristrutturazione delle aziende in difficoltà, degli aiuti erogati nel corso del periodo 1998-2000 (11) per mutui esistenti al 5 dicembre 1994, non sarebbe stato possibile applicare il punto 2.5 degli orientamenti del 1997, secondo cui «gli … orientamenti non pregiudicano inoltre l’applicazione dei regimi di aiuto autorizzati con finalità diverse dal salvataggio o dalla ristrutturazione come, ad esempio, lo sviluppo regionale [e] lo sviluppo delle PMI», considerato che le misure previste dalla legge n. 52/94 erano state approvate in quanto misure destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

(24)

Infine, in risposta alle disposizioni del punto 29 della lettera dell’11 dicembre 2003 (cfr. nota 1), in cui la Commissione pregava le autorità italiane di trasmetterle una serie di deliberazioni regionali nonché degli estratti di tutte le leggi finanziarie adottate dal 1o gennaio 1998, per consentirle di determinare l’esatto importo degli stanziamenti destinati ogni anno al finanziamento del regime in questione, le autorità italiane hanno precisato che:

a)

l’unico finanziamento che era stato previsto per la legge n. 52/94 era quello previsto nella legge stessa e riprodotto nel bilancio regionale del 1995 (12);

b)

gli impegni di spesa sono stati concretizzati solo nel 1996, dopo che la legge è stata approvata dalla Commissione;

c)

successivamente, gli interventi a favore delle imprese che soddisfacevano le condizioni di cui alla legge n. 52/94 sono stati finanziati mediante fondi che si erano liberati grazie ai risparmi derivanti dalla diminuzione dei tassi d’interesse e dall’applicazione rigorosa della legge, senza che sia stato necessario ricorrere ad alcun bilancio suppletivo;

d)

l’intervento della Regione Lazio a favore delle aziende agricole riguardava unicamente i crediti bancari legati alla realizzazione d’investimenti e in essere al 5 dicembre 1994, rammentando che nel 1994, come negli anni precedenti, l’Italia aveva uno dei tassi d’interesse più alti tra i paesi dell’Unione.

(25)

Nella lettera trasmessa alla Commissione il 3 aprile 2009, le autorità italiane hanno precisato che tutte le domande di aiuto nell’ambito del regime sono state introdotte prima del 1o gennaio 1998.

V.   VALUTAZIONE

(26)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(27)

La misura in oggetto corrisponde a tale definizione, in quanto favorisce determinate imprese (quelle che devono far fronte a passività onerose nel settore agricolo) e può incidere sugli scambi, tenuto conto della posizione che l’Italia occupa nel settore della produzione agricola (a titolo di esempio, nel 2006 l’Italia era il terzo produttore di carni bovine e il primo produttore di pomodori dell’Unione).

(28)

Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, talune misure possono considerarsi, in via derogatoria, compatibili con il mercato comune.

(29)

Nella fattispecie, tenuto conto della natura del regime in oggetto, la sola deroga che può essere invocata è quella di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(30)

Prima di esaminare l’applicabilità di tale deroga, la Commissione rileva che, nella lettera del 2 luglio 2004 successiva all’inizio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le autorità italiane hanno indicato che era stata avviata la procedura d’abrogazione dell’articolo 257 della legge n. 10/01 e che non era stato erogato alcun aiuto a titolo delle disposizioni di tale articolo. Con telex del 20 settembre 2005, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire prova dell’abrogazione dell’articolo 257 della legge n. 10/01.

(31)

I servizi della Commissione hanno ricevuto una risposta al suddetto telex con lettera del 16 luglio 2008, che conferma l’abrogazione, mediante l’articolo 27, paragrafo 2, della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006, delle disposizioni controverse contenute nell’articolo 257 della legge n. 10/01, la cui applicazione era comunque stata bloccata fin dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Inoltre, le autorità italiane hanno annunziato il ritiro della notifica dell’articolo 257 sopraccitato nella loro lettera del 2 luglio 2004.

(32)

Tenuto conto di questi elementi, la Commissione non ha motivo di continuare le proprie indagini sulle disposizioni dell’articolo 257 della legge n. 10/01 e può chiudere il procedimento d’esame.

(33)

Per quanto concerne l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE nei riguardi degli aiuti concessi tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000 (cfr. nota 11), i servizi della Commissione rilevano che le autorità italiane, nelle osservazioni fornite dopo l’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e durante la riunione tenutasi successivamente, hanno precisato che gli interventi in causa sono stati finanziati esclusivamente dagli importi iscritti nel bilancio del regime C 43/95 approvato dalla Commissione (cfr. considerando 24). Si desume inoltre dalla lettera della autorità italiane trasmessa il 3 aprile 2009 che tutte le domande di aiuto sono state introdotte prima del 1o gennaio 1998 (cfr. considerando 25).

(34)

Dato che dalle suddette precisazioni risulta che gli importi utilizzati nel periodo 1998-2000 sono già stati oggetto di una decisione della Commissione e che non è stata introdotta alcuna domanda dopo la data a decorrere dalla quale ogni nuova domanda doveva essere adeguata alle nuove disposizioni in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. considerando 17), la Commissione non ha più motivo di pronunciarsi nuovamente, alla luce delle suddette disposizioni, sull’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE nei riguardi degli aiuti concessi nel periodo 1998-2000, che costituiscono di fatto la continuazione dei finanziamenti derivanti da domande d’aiuto introdotte prima del 1o gennaio 1998 e conformi alle condizioni di cui al considerando 15, già approvate da essa (cfr. considerando 14). Anche il procedimento avviato nei confronti degli interventi effettuati nel periodo 1998-2000 può quindi essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato con lettera dell’11 dicembre 2003 (13), nei confronti del regime summenzionato è chiuso in quanto è divenuto superfluo, giacché l’Italia ha ritirato la notifica il 2 luglio 2004 e non ha dato seguito al progetto di aiuto.

Articolo 2

Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato nei confronti degli aiuti concessi dall’Italia (Regione Lazio) nel periodo 1998-2000, nell’ambito del regime basato sulle disposizioni della legge n. 52/94 modificata con legge n. 13/96, e diventato superfluo, è chiuso.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Lettera SG (2003) D/233340.

(2)  GU C 15 del 21.1.2004, pag. 28.

(3)  Fascicolo C 43/95 (ex NN 73/94) (GU C 327 del 7.12.1995, pag. 9).

(4)  GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(5)  GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.

(6)  GU L 163 del 29.6.1990, pag. 71.

(7)  GU L 222 del 20.9.1995, pag. 19.

(8)  Lettera SG(96) D/3465 del 29 marzo 1996.

(9)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(10)  GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

(11)  Le autorità italiane fanno riferimento all’anno 2000 e non al 2001, poiché dopo il 2000 non è stato concesso alcun aiuto.

(12)  Ovvero 4 000 000 000 ITL (2 061 856 EUR). Nel periodo 1998-2000 gli aiuti concessi sono ammontati a 1 400 000 000 ITL (721 650 EUR).

(13)  Cfr. nota 2.