20.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 275/10 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 ottobre 2010
concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
(BCE/2010/17)
(2010/624/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 122, paragrafo 2, e 132, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21, e l’articolo 34.1,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), ed in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 407/2010 prevede la possibilità di assistenza finanziaria dell’Unione a Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo nella forma di prestiti o di linee di credito concessi mediante decisione del Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 407/2010, la Commissione europea prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea (BCE). Il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per i prestiti sarà trasferito dallo Stato membro beneficiario ad un conto presso la BCE, 14 giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente. |
(3) |
Al fine dell’espletamento dei compiti ad essa attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010, la BCE ritiene opportuno aprire, su richiesta, conti specifici per la Commissione e per le banche centrali nazionali degli Stati membri beneficiari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La BCE svolge i compiti relativi all’amministrazione dei prestiti, ed effettua i pagamenti connessi alle operazioni dell’Unione di assunzione e di concessione di prestiti nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, come stabilito nel regolamento (UE) n. 407/2010.
Articolo 2
La BCE, su richiesta della Commissione, apre conti a nome della Commissione e, su richiesta della banca centrale nazionale di uno Stato membro beneficiario, apre conti in nome di tale banca centrale nazionale.
Articolo 3
I conti cui di cui all’articolo 2 sono utilizzati per elaborare i pagamenti connessi al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria in favore di Stati membri.
Articolo 4
La BCE paga interessi sul saldo overnight iscritto a credito di tali conti per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.
Articolo 5
Il Comitato esecutivo della BCE adotta le misure necessarie a dare attuazione alla presente decisione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.