20.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/10


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2010

concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

(BCE/2010/17)

(2010/624/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 122, paragrafo 2, e 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21, e l’articolo 34.1,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), ed in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 407/2010 prevede la possibilità di assistenza finanziaria dell’Unione a Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo nella forma di prestiti o di linee di credito concessi mediante decisione del Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 407/2010, la Commissione europea prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea (BCE). Il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per i prestiti sarà trasferito dallo Stato membro beneficiario ad un conto presso la BCE, 14 giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.

(3)

Al fine dell’espletamento dei compiti ad essa attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010, la BCE ritiene opportuno aprire, su richiesta, conti specifici per la Commissione e per le banche centrali nazionali degli Stati membri beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La BCE svolge i compiti relativi all’amministrazione dei prestiti, ed effettua i pagamenti connessi alle operazioni dell’Unione di assunzione e di concessione di prestiti nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, come stabilito nel regolamento (UE) n. 407/2010.

Articolo 2

La BCE, su richiesta della Commissione, apre conti a nome della Commissione e, su richiesta della banca centrale nazionale di uno Stato membro beneficiario, apre conti in nome di tale banca centrale nazionale.

Articolo 3

I conti cui di cui all’articolo 2 sono utilizzati per elaborare i pagamenti connessi al meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria in favore di Stati membri.

Articolo 4

La BCE paga interessi sul saldo overnight iscritto a credito di tali conti per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

Articolo 5

Il Comitato esecutivo della BCE adotta le misure necessarie a dare attuazione alla presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.