13.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 8278]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l’articolo 22,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sui parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari (ERA/REC/SAF/05-2008) del 19 dicembre 2008,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, le autorità competenti tengono, o si assicurano che sia tenuto, un registro nazionale delle licenze di conduzione treni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture tengono, o si assicurano che sia tenuto, un registro dei certificati complementari.

(3)

L’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE stabilisce che l’Agenzia ferroviaria europea deve formulare i parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri da istituire. È opportuno che il registro nazionale delle licenze di conduzione treni di uno Stato membro contenga tutte le licenze rilasciate in detto Stato membro. È opportuno che per la richiesta delle licenze, la loro registrazione e la registrazione di aggiornamenti, modifiche, sostituzioni, rinnovi, sospensioni e ritiri sia utilizzato un modulo standard.

(4)

È necessario che i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari siano accessibili per la consultazione da parte dei rappresentanti autorizzati delle autorità competenti e delle parti interessate. I diversi registri devono essere uniformi per quanto riguarda i dati contenuti e la formattazione degli stessi. Per questo motivo è opportuno che i registri formino oggetto di specifiche comuni, sia funzionali che tecniche.

(5)

È opportuno che il complesso delle informazioni contenute nelle licenze, nei certificati complementari armonizzati e nei relativi registri sia utilizzato dalle autorità preposte alla sicurezza per agevolare la valutazione del processo di certificazione del personale prevista dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (2) ed accelerare il rilascio dei certificati di sicurezza previsti da detti articoli.

(6)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE, il registro delle licenze di conduzione treni deve essere tenuto e aggiornato dalle autorità competenti o dagli organismi delegati. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dell’organismo designato a questo fine, anche per consentire a detti organismi di scambiare informazioni.

(7)

Sarebbe opportuno che ciascuno Stato membro istituisse un registro informatico per le licenze, così da ottenere una completa interoperabilità dei registri e consentire l’accesso alle informazioni alle autorità competenti e agli altri soggetti che dispongono dei diritti di accesso. Tuttavia, per ragioni di natura economica e tecnica, non è possibile adottare questo tipo di interfaccia senza fare ulteriori analisi. In primo luogo occorre concordare i metodi utilizzati per garantire che l’accesso sia concesso solo a talune condizioni, come previsto dalla direttiva 2007/59/CE. In secondo luogo, occorre esaminare il numero di transazioni per fare un’analisi costi/benefici e proporre una soluzione praticabile che non imponga oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle reali necessità. L’Agenzia ferroviaria europea ha pertanto proposto di adottare una soluzione temporanea caratterizzata da uno scambio di informazioni semplificato e di procedere alla messa a punto di un’interfaccia elettronica in una fase successiva.

(8)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE, la direttiva non si applica a Cipro e a Malta. Per questo motivo, la presente decisione non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

(9)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati i parametri fondamentali per il registro nazionale delle licenze di conduzione treni (di seguito «RNL») di cui all’allegato I.

Articolo 2

Sono adottati i parametri fondamentali per il registro dei certificati complementari (di seguito «RCC») di cui all’allegato II.

Articolo 3

1.   Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, l’Agenzia ferroviaria europea (di seguito «l’Agenzia») conduce uno studio di fattibilità per la messa a punto di un’applicazione informatica che risponda ai parametri fondamentali per l’RNL e l’RCC e che faciliti lo scambio di informazioni tra autorità competenti, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura.

Lo studio di fattibilità verte in particolare sull’architettura funzionale e tecnica, le modalità operative e le regole per l’inserimento e la consultazione dei dati.

Lo studio di fattibilità è discusso e approvato nell’ambito della cooperazione tra i rappresentanti delle autorità competenti di cui all’articolo 35 della direttiva 2007/59/CE.

2.   Ove opportuno e sulla base dei risultati dello studio di cui al paragrafo 1, l’Agenzia mette a punto un’applicazione pilota costituita da una rete di almeno tre RNL e nove RCC.

L’Agenzia monitora l’applicazione pilota per almeno un anno e trasmette alla Commissione una relazione e, quando opportuno, una raccomandazione per modificare la presente decisione.

Articolo 4

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito:

a)

all’organismo designato per rilasciare le licenze di conduzione treni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/59/CE;

b)

all’organismo designato per tenere e aggiornare l’RNL ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2007/59/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La decisione non si applica a Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.


ALLEGATO I

PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI NAZIONALI DELLE LICENZE DI CONDUZIONE TRENI (RNL)

1.   Parametri fondamentali

Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri nazionali delle licenze di conduzione treni, stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE:

dati da raccogliere (capitolo 2),

formato dei dati (capitolo 3),

diritti di accesso (capitolo 4),

scambio dei dati (capitolo 5),

durata di conservazione dei dati (capitolo 6).

2.   Dati da raccogliere

L’RNL comprende quattro sezioni.

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza.

La sezione 2 contiene informazioni in merito alla licenza rilasciata, come indicato nell’elenco dei dati richiesti che figura all’allegato I, punto 2, della direttiva 2007/59/CE.

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative alla licenza.

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio della licenza e ai controlli successivi, necessari per mantenere la validità della licenza.

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al capitolo 3.

3.   Formato dei dati

Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell’RNL.

L’elenco ha il seguente formato:

N.

Dato da riportare

Contenuto

Formato

Stato del requisito


Sezione 1:   stato attuale della licenza

1

Numero della licenza

1.1

Numero della licenza

EIN (12 cifre)

Obbligatorio

2

Stato attuale della licenza

2.1

Prova dello stato attuale della licenza

Valida

Sospesa (in attesa di decisione)

Ritirata

Testo

Obbligatorio

2.2

Ragione della sospensione o del ritiro

Testo

Obbligatorio


Sezione 2:   informazioni in merito alla licenza rilasciata, conformemente all’allegato I, punto 2, della direttiva 2007/59/CE

3

Cognome del titolare

3.1

Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

4

Nome del titolare

4.1

Nome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

5

Data di nascita del titolare

5.1

Data di nascita del titolare

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

6

Luogo di nascita del titolare

6.1

Luogo di nascita del titolare

Testo

Obbligatorio

6.2

Nazionalità

Testo

Facoltativo

7

Data di rilascio della licenza

7.1

Data di rilascio della licenza attuale

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

8

Data di scadenza della licenza

8.1

Data prevista di scadenza formale della licenza valida

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

9

Autorità che ha rilasciato la licenza

9.1

Autorità che ha rilasciato la licenza (autorità competente, ente delegato, impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura)

Testo

Obbligatorio

10

Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro

10.1

Numero personale del macchinista

Testo

Facoltativo

11

Fotografia del titolare

11.1

Fotografia

Originale o scansionata elettronicamente

Obbligatorio

12

Firma del titolare

12.1

Firma

Originale/fotocopia/scansionata elettronicamente

Obbligatorio

13

Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare

13.1

Indirizzo del titolare

Via e numero civico

Testo

Facoltativo

13.2

Città

Testo

Facoltativo

13.3

Stato

Testo

Facoltativo

13.4

Codice postale

Codice alfanumerico

Facoltativo

13.5

Telefono

Testo

Facoltativo

13.6

Indirizzo e-mail

Testo

Facoltativo

14

Informazioni supplementari

14.1

Informazioni richieste da un’autorità competente conformemente all’allegato II della direttiva 2007/59/CE

Informazioni codificate

Obbligatorio

Campo 9.a.1 —

Lingua madre del macchinista

Testo

 

Campo 9.a.2 —

Spazio riservato per informazioni dello Stato membro che rilascia la licenza e che potrebbero essere richieste ai sensi dell’ordinamento nazionale

Testo

 

15

Restrizioni mediche

15.1

Informazioni richieste da un’autorità competente conformemente all’allegato II della direttiva 2007/59/CE

Informazioni codificate

Obbligatorio

Uso obbligatorio di occhiali/lenti

(codice b.1)

 

Uso obbligatorio di apparecchio acustico

(codice b.2)

 


Sezione 3:   informazioni storiche in merito allo stato della licenza e ai risultati dei controlli periodici

16

Data del primo rilascio

16.1

Data del primo rilascio

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

17

Data di scadenza

17.1

Data di scadenza (e del previsto rinnovo formale)

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

18

Aggiornamenti (è possibile indicare più voci)

18.1

Data dell’aggiornamento

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

18.2

Ragione dell’aggiornamento

Testo

Obbligatorio

19

Modifiche (è possibile indicare più voci)

19.1

Data della modifica

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

19.2

Ragione della modifica

Testo

Obbligatorio

20

Sospensioni (è possibile indicare più voci)

20.1

Durata della sospensione

Dal (data) al (data)

Obbligatorio

20.2

Ragione della sospensione

Testo

Obbligatorio

21

Ritiri (è possibile indicare più voci)

21.1

Data del ritiro

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

21.2

Ragione del ritiro

Testo

Obbligatorio

22

Denuncia di smarrimento della licenza

22.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

22.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

23

Denuncia di furto della licenza

23.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

23.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

24

Denuncia di distruzione della licenza

24.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

24.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio


Sezione 4:   informazioni in merito ai requisiti fondamentali per il rilascio della licenza e ai risultati dei controlli periodici

25

Istruzione

25.1

Requisito fondamentale

Titolo di studio più elevato conseguito

Testo

Obbligatorio

26

Condizioni fisiche

26.1

Requisito fondamentale

Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2007/59/CE, allegato II (punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1)

Testo

Obbligatorio

26.2

Data del controllo

 

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.3

Controlli periodici successivi

Confermato/non confermato

Testo

Obbligatorio

26.4

(è possibile indicare più voci)

Data dell’ultimo controllo

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.5

Prossimo controllo

Data del controllo successivo formalmente previsto

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.6

Osservazioni

Note da precisare:

Secondo programmazione

Anticipato (secondo il certificato medico)

Modifica delle informazioni (codice 9.a.2) se necessario

Modifica del codice della restrizione

Altro + campo da specificare

Testo

Obbligatorio

27

Idoneità psicologica per l’esercizio della professione

27.1

Requisito fondamentale

Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2007/59/CE (punto 2.2)

Testo

Obbligatorio

27.2

Data del controllo

 

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

27.3

Controlli successivi

Solo se necessari (è possibile indicare più voci)

Dichiarazione

Obbligatorio

27.4

 

Data di eventuali controlli successivi

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28

Conoscenza professionale generale

28.1

Requisito fondamentale

Dichiarazione sul rispetto dei criteri di cui all’allegato IV della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

28.2

Data della verifica

 

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28.3

Verifica successiva

(solo se richiesto a livello nazionale)

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

4.   Diritti di accesso

L’accesso alle informazioni contenute nell’RNL è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta motivata, per:

controllare i treni che circolano nel territorio di loro competenza,

procedere ad indagini riguardanti l’ottemperanza alla direttiva 2007/59/CE da parte di chiunque sia attivo nel territorio di loro competenza,

all’Agenzia, su richiesta motivata, per valutare l’evoluzione della certificazione dei macchinisti in conformità dell’articolo 33 della direttiva 2007/59/CE, in particolare per quanto riguarda l’interconnessione dei registri,

ai datori di lavoro dei macchinisti, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE,

alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto, per consultare lo stato delle licenze in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE,

ai macchinisti, su richiesta, per consultare i dati che li riguardano,

agli organismi investigativi istituiti conformemente all’articolo 21 della direttiva 2004/49/CE per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all’articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e g), di detta direttiva.

5.   Scambio di dati

L’accesso ai dati pertinenti viene concesso su richiesta formale. L’autorità competente fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

Le autorità competenti possono consentire l’accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

6.   Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati registrati nell’RNL sono conservati per almeno 10 anni a partire dalla data di termine della validità della licenza di conduzione treni. Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un’indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

Eventuali modifiche dell’RNL devono essere registrate.


ALLEGATO II

PARAMETRI FONDAMENTALI PER I REGISTRI DEI CERTIFICATI COMPLEMENTARI (RCC)

1.   PARAMETRI FONDAMENTALI

Parametri fondamentali cui devono conformarsi i registri dei certificati complementari (RCC), stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE:

dati da raccogliere (capitolo 2),

formato dei dati (capitolo 3),

diritti di accesso (capitolo 4),

scambio dei dati (capitolo 5),

durata di conservazione dei dati (capitolo 6),

procedure in caso di fallimento (capitolo 7).

2.   Dati da raccogliere

L’RCC comprende quattro sezioni.

La sezione 1 contiene informazioni in merito allo stato attuale della licenza in possesso del macchinista.

La sezione 2 contiene informazioni in merito ai certificati complementari rilasciati, come indicati all’allegato I, punto 3, della direttiva 2007/59/CE.

La sezione 3 contiene informazioni storiche relative al certificato complementare.

La sezione 4 contiene informazioni in merito ai requisiti fondamentali, ai controlli iniziali svolti ai fini del rilascio del certificato complementare e ai controlli successivi che occorre registrare per mantenere la validità del certificato.

I dati che devono essere raccolti sono elencati nella tabella riportata al capitolo 3.

Le informazioni relative alla conoscenza attuale del materiale rotabile e delle infrastrutture e le conoscenze linguistiche valutate si sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 2007/59/CE sono riportate nella sezione 2, che comprende anche la data delle verifiche successive previste. Alla data delle verifiche successive ha inizio il nuovo «stato attuale» e le informazioni precedenti vengono spostate alla sezione 4, che contiene le informazioni storiche.

3.   Formato dei dati

Di seguito sono elencati i requisiti relativi al formato dei dati nell’RCC.

L’elenco ha il seguente formato:

N.

Dato da riportare

Contenuto

Formato

Stato del requisito


Sezione 1:   riferimento alla licenza

1

Numero della licenza

1.1

Numero del certificato che dà accesso ai dati nel registro nazionale

EIN (12 cifre)

Obbligatorio

2

Stato attuale della licenza

2.1

Prova dello stato attuale della licenza

Valida

Sospesa

Ritirata

Testo

Facoltativo


Sezione 2:   informazioni in merito ai certificati complementari rilasciati, come indicati all’allegato I, punto 3, della direttiva 2007/59/CE

3

Cognome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza)

3.1

Cognome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più cognomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

4

Nome del titolare (lo stesso riportato sulla licenza)

4.1

Nome riportato sul passaporto o sulla carta d’identità nazionale o su un altro documento d’identità riconosciuto. È possibile indicare più nomi, secondo l’uso nazionale

Testo

Obbligatorio

5

Data di nascita del titolare

5.1

Data di nascita del titolare

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

6

Luogo di nascita del titolare

6.1

Luogo di nascita del titolare

Testo

Obbligatorio

7

Data di rilascio del certificato

7.1

Data di rilascio del certificato attuale

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

8

Data di scadenza del certificato

8.1

Data della scadenza formale prevista del certificato, stabilita dall’impresa e inclusa nella procedura di cui all’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

9

Organismo che ha rilasciato il certificato

9.1

Organismo che ha rilasciato il certificato (impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, altro)

Testo

Obbligatorio

10

Numero di riferimento attribuito al lavoratore dal datore di lavoro

10.1

Numero personale del macchinista

Testo

Facoltativo

11

Fotografia del titolare

11.1

Fotografia

Originale o scansionata elettronicamente

Obbligatorio

12

Firma del titolare

12.1

Firma

Originale/fotocopia/scansionata elettronicamente

Obbligatorio

13

Luogo di residenza abituale o indirizzo postale del titolare

13.1

Indirizzo del titolare

Via e numero civico

Testo

Facoltativo

13.2

Città

Testo

Facoltativo

13.3

Stato

Testo

Facoltativo

13.4

Codice postale

Codice alfanumerico

Facoltativo

13.5

Telefono

 

 

13.6

Indirizzo e-mail

 

 

14

Indirizzo dell’impresa ferroviaria o del gestore dell’infrastruttura per conto dei quali il macchinista è autorizzato a condurre

14.1

Indirizzo

Via e numero civico

Testo

Obbligatorio

14.2

Città

Testo

Obbligatorio

14.3

Stato

Testo

Obbligatorio

14.4

Codice postale

Codice alfanumerico

Obbligatorio

14.5

Referente

Testo

Facoltativo

14.6

Telefono

Testo

Obbligatorio

14.7

Fax

Testo

Obbligatorio

14.8

Indirizzo e-mail

Testo

Obbligatorio

15

Categoria nella quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida

15.1

Codice o codici rilevanti

Testo

Obbligatorio

16

Materiale rotabile per il quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida

16.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

16.2

Per ogni voce, aggiungere la data della prossima verifica prevista

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

17

Infrastruttura nella quale il titolare ha l’autorizzazione alla guida

17.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

17.2

Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

18

Lingue

18.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

18.2

Per ogni voce, aggiungere la data della verifica successiva prevista

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

19

Informazioni supplementari

19.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio

20

Ulteriori restrizioni

20.1

(elenco, è possibile indicare più voci)

Testo

Obbligatorio


Sezione 3:   dati storici sullo stato del certificato complementare

21

Data del primo rilascio

21.1

Data del primo rilascio del certificato

AAAA-MM-GG

Facoltativo

22

Aggiornamenti (è possibile indicare più voci)

22.1

Data dell’aggiornamento

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

22.2

Dettagli e ragione dell’aggiornamento (correzione di uno o più dati riportati sul certificato complementare, ad esempio l’indirizzo privato del macchinista)

Testo

Obbligatorio

23

Modifiche (è possibile indicare più voci)

23.1

Data della modifica

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

 

Ragione delle modifiche, facendo riferimento a specifiche parti del certificato:

modifiche del campo 3 «Categorie di guida»

modifiche del campo 4 «Informazioni aggiuntive»

modifiche del campo 5: nuove conoscenze linguistiche o verifica periodica delle conoscenze

modifiche del campo 6: «Restrizioni»

modifiche del campo 7: nuove conoscenze in materia di materiale rotabile o verifica periodica delle conoscenze

modifiche del campo 8: nuove conoscenze dell’infrastruttura o verifica periodica delle conoscenze

Testo

Obbligatorio

24

Sospensioni (è possibile indicare più voci)

24.1

Durata della sospensione

Dal (data) al (data)

Obbligatorio

24.2

Ragione della sospensione

Testo

Obbligatorio

25

Ritiri (è possibile indicare più voci)

25.1

Data di ritiro

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

25.2

Ragione del ritiro

Testo

Obbligatorio

26

Denuncia di smarrimento del certificato

26.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

26.2

Data di rilascio dell’eventuale duplicato

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

27

Denuncia di furto del certificato

27.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

27.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28

Denuncia di distruzione del certificato

28.1

Data della comunicazione

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

28.2

Data di rilascio di eventuali duplicati

AAAA-MM-GG

Obbligatorio


Sezione 4:   dati storici relativi ai requisiti fondamentali per il rilascio di un certificato complementare e risultati delle verifiche periodiche

29

Competenza linguistica

29.1

Requisito di base

Lingua (o lingue) di lavoro per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato VI, punto 8, della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

29.2

Verifica periodica

Data di certificazione della conoscenza (superamento dell’esame) per ogni lingua

È possibile indicare più voci

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

30

Conoscenza del materiale rotabile

30.1

Requisito di base

Materiale rotabile per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato V della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

30.2

Verifica periodica

Data della verifica periodica (conoscenze certificate)

È possibile indicare più voci

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

31

Conoscenze delle infrastrutture

31.1

Requisito di base

Infrastruttura per cui è stata rilasciata una certificazione di rispetto dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 2007/59/CE

Testo

Obbligatorio

31.2

Verifica periodica

Data della verifica periodica (conoscenze certificate)

È possibile indicare più voci

AAAA-MM-GG

Obbligatorio

4.   Diritti di accesso

L’accesso alle informazioni contenute nell’RCC è consentito alle parti interessate elencate di seguito per i motivi indicati:

all’autorità competente dello Stato membro in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/59/CE,

alle autorità competenti degli Stati membri in cui operano l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura e nei quali il macchinista è autorizzato a guidare su almeno una linea della rete:

ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della certificazione, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 26 della direttiva 2007/59/CE,

a fini di ispezione come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, e dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE (questa mansione può essere svolta da un ente delegato),

ai macchinisti, per i dati che li riguardano, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE,

agli organismi investigativi istituiti conformemente all’articolo 21 della direttiva 2004/49/CE per svolgere indagini in seguito a incidenti, in particolare come stabilito all’articolo 20, lettere e) e g), di detta direttiva.

Le imprese possono concedere l’accesso anche ad altri utenti fatta salva la tutela dei dati personali.

5.   Scambio di dati

Ai sensi della direttiva 2007/59/CE, l’accesso ai dati pertinenti è concesso:

a)

alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2007/59/CE;

b)

alle autorità competenti degli altri Stati membri, su richiesta, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/59/CE;

c)

ai macchinisti, su richiesta, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE.

L’impresa ferroviaria, il gestore dell’infrastruttura o l’ente delegato fornisce tempestivamente i dati garantendo che le informazioni sono trasmesse in maniera sicura e tutelando i dati personali.

Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura possono consentire l’accesso ai registri dal loro sito web a chi dispone dei diritti di accesso, purché sia garantita la verifica delle motivazioni delle richieste.

6.   Periodo di conservazione dei dati

Tutti i dati registrati nell’RCC sono conservati per almeno 10 anni a partire dall’ultima data di scadenza riportata sul certificato.

Se, in qualunque momento durante il periodo decennale, viene avviata un’indagine riguardante il macchinista, in caso di necessità i dati relativi a detto macchinista devono essere conservati più a lungo di 10 anni.

Eventuali modifiche dell’RCC devono essere registrate.

7.   Procedura in caso di fallimento

In caso di fallimento di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura, la nuova impresa che si incarica della gestione del servizio è responsabile dei dati contenuti nel registro dei certificati complementari.

Qualora l’attività non venga portata avanti da un’altra impresa, i dati contenuti nel registro dei certificati complementari vengono depositati presso l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura.