7.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2009
che rifiuta la soluzione proposta dall’Austria ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per il calcolo della compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA risultante dalla limitazione del diritto a detrarre l’IVA ai sensi dell’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 10428]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2010/8/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
La compensazione relativa alla base delle risorse IVA si fonda sull’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il quale stabilisce che quando uno Stato membro si avvale dell’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) per restringere o escludere l’esercizio dei diritti a deduzione dell’IVA a monte, la base delle risorse proprie IVA può essere determinata come se l’esercizio del diritto a deduzione non fosse stato ristretto. Tale disposizione si applica esclusivamente all’acquisto di autovetture da turismo e dei relativi carburanti nonché alle spese inerenti al leasing, al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di dette vetture quando queste sono utilizzate a titolo professionale. L’Austria ha proposto un progetto di soluzione articolata per siffatta compensazione relativa alla base delle risorse proprie IVA, che comprende un metodo per sei sottocategorie. |
(2) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la soluzione proposta dall’Austria è stata esaminata nella sua integralità dal comitato consultivo delle risorse proprie nella riunione del 10 dicembre 2009. Dall’analisi è emersa una divergenza di opinioni all’interno del comitato riguardo a una delle sottocategorie della soluzione. La sottocategoria in questione riguarda la metodologia proposta per il calcolo dell’elemento di uso privato della compensazione relativa alla base armonizzata delle risorse proprie IVA. Un progetto di decisione che rifiuta tale sottocategoria della soluzione presentata dall’Austria è stato sottoposto al comitato consultivo delle risorse proprie, che ha emesso parere favorevole il 10 dicembre 2009. |
(3) |
All’atto del calcolo dell’uso privato, in mancanza di dati reali, possono essere utilizzati metodi alternativi. Per garantire che tali metodi contribuiscano all’omogeneità del calcolo della compensazione, occorre che siano fondati su presupposti generalmente accettati. |
(4) |
L’Austria impone ai soggetti passivi di gestire i dati reali sull’uso privato delle autovetture aziendali. Tuttavia, per motivi di semplicità amministrativa, l’Austria ha proposto una soluzione per il calcolo dell’uso privato che integra dati statistici generali combinati a regole di deprezzamento elaborate a fini di tassazione non armonizzata dei redditi delle società. Poiché la soluzione proposta determina un elemento di uso privato considerevolmente inferiore alla percentuale applicata da altri Stati membri, essa risulta in contraddizione con l’esigenza di omogeneità del calcolo della compensazione. È quindi necessario rifiutare la soluzione proposta dall’Austria riguardo al calcolo della percentuale di uso privato delle autovetture acquistate dalle aziende, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La soluzione proposta dall’Austria riguardo al calcolo della percentuale di uso privato delle autovetture acquistate dalle aziende è rifiutata.
Articolo 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.