7.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2009) 10413]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2010/4/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

La Bulgaria ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2).

(2)

Per la ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria non è in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l’esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. È quindi opportuno autorizzare la Bulgaria a utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno.

(3)

La Bulgaria è autorizzata a esentare una categoria di operazioni (trasporto internazionale di persone) indicata nell’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE, in base al paragrafo 1 della sezione 6 (fiscalità) dell’allegato VI dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea (3). Per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(4)

La Bulgaria non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10, della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse provenienti dall’IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA ricorrendo a valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(5)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per eseguire la ripartizione delle operazioni per aliquota prevista all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Bulgaria è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2009, a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al terzo o al quarto anno precedente l’esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a partire dal 1o gennaio 2009, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all’allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 289.