29.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/9


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1295/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2009, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

a norma dell’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2009 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2009 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11,3 % dello stipendio base.

(2)

Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all’11,3 % dello stipendio base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2009, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all’11,3 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.