24.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 32

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

L'8 ottobre 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio — Classificazione delle emissioni di diritti, nel seguito «Modifica allo IAS 32». La Modifica allo IAS 32 chiarisce come contabilizzare taluni diritti quando gli strumenti emessi sono denominati in una valuta diversa da quella funzionale dell'emittente. Se tali strumenti sono offerti proporzionalmente a tutti gli azionisti per un importo fisso di disponibilità liquide, è opportuno che siano classificati come strumenti rappresentativi di capitale anche se il loro prezzo di esercizio è denominato in una valuta diversa da quella funzionale dell'emittente.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che la Modifica allo IAS 32 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, il Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano la Modifica allo IAS 32 che figura nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 gennaio 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)   GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)   GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 32

Modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB www.iasb.org» .

CLASSIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI DIRITTI

Modifica allo IAS 32

Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio

Si modificano i paragrafi 11 e 16. È aggiunto il paragrafo 97E.

DEFINIZIONI (VEDERE ANCHE PARAGRAFI AG3-AG23)

11

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

a)

b)

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

i)

un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o

ii)

un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Anche per tale scopo gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità …

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Passività e capitale (vedere inoltre paragrafi AG13–AG14J e AG25–AG29A)

16

Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:

a)

b)

Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente, è:

i)

un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o

ii)

un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. A tale scopo, inoltre, gli strumenti rappresentativi di capitale dello stesso emittente non comprendono quegli strumenti che hanno tutte le caratteristiche e soddisfano le condizioni descritte nei paragrafi 16A e 16B ovvero nei paragrafi 16C e 16D, o quegli strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale propri dell'emittente.

Un'obbligazione contrattuale …

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

97E

I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da Classificazione delle emissioni di diritti pubblicato nell'ottobre del 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o febbraio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.