16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/70


REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 e l’articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari sono diminuiti anche in conseguenza della crisi e dei cambiamenti dell’offerta.

(2)

La caduta dei prezzi dei prodotti in questione nell’Unione europea ha fortemente pregiudicato il livello dei prezzi alla produzione. Per una ripresa duratura è necessario un periodo relativamente lungo, pertanto è opportuno concedere agli Stati membri una dotazione finanziaria per sostenere i produttori di latte gravemente pregiudicati dalla crisi del settore e aventi problemi di liquidità in queste situazioni.

(3)

La dotazione finanziaria per ogni Stato membro è calcolata sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell’ambito delle quote nazionali. Gli Stati membri devono distribuire l’importo nazionale disponibile sulla base di criteri obiettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando nel contempo qualsiasi distorsione del mercato e della concorrenza.

(4)

L’attuazione del presente regolamento deve avvenire nel rispetto degli accordi istituzionali di ogni Stato membro.

(5)

Il sostegno ai produttori di latte deve essere concesso come un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2).

(6)

Per ragioni di bilancio la Comunità finanzierà le spese sopportate dagli Stati membri per il sostegno finanziario dei produttori di latte solo qualora i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

(7)

Per garantire la trasparenza e il controllo della corretta amministrazione delle dotazioni finanziarie nazionali, gli Stati membri devono informare la Commissione dei criteri obiettivi impiegati per determinare i metodi di concessione del sostegno e delle disposizioni adottate per evitare la distorsione del mercato.

(8)

Per garantire che i produttori di latte ricevano il finanziamento il più presto possibile, gli Stati membri devono essere abilitati ad attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. Pertanto è necessaria la sua immediata entrata in vigore.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano gli importi di cui all’allegato per sostenere i produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi del settore lattiero-caseario sulla base di criteri obiettivi e in modo non discriminatorio, a condizione che i pagamenti in questione non provochino una distorsione della concorrenza.

Articolo 2

1.   Le misure di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2.   I pagamenti connessi al sostegno di cui all’articolo 1 sono effettuati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2010.

Articolo 3

Relativamente al sostegno di cui all’articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, una definizione dei criteri obiettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato;

b)

entro il 30 agosto 2010, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO (1)

milioni di EUR

BE

7,212824

BG

1,842622

CZ

5,792943

DK

9,859564

DE

61,203560

EE

1,302069

IE

11,502500

EL

1,581891

ES

12,792178

FR

51,127334

IT

23,031475

CY

0,316812

LV

1,445181

LT

3,099461

LU

0,597066

HU

3,565265

MT

0,084511

NL

24,586045

AT

6,052604

PL

20,211209

PT

4,084693

RO

5,010401

SI

1,143094

SK

2,034727

FI

4,831752

SE

6,427521

UK

29,260698

UE-27

300,000000


(1)  Sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell’ambito delle quote nazionali.