16.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/70 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2009 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2009
recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 e l’articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari sono diminuiti anche in conseguenza della crisi e dei cambiamenti dell’offerta. |
(2) |
La caduta dei prezzi dei prodotti in questione nell’Unione europea ha fortemente pregiudicato il livello dei prezzi alla produzione. Per una ripresa duratura è necessario un periodo relativamente lungo, pertanto è opportuno concedere agli Stati membri una dotazione finanziaria per sostenere i produttori di latte gravemente pregiudicati dalla crisi del settore e aventi problemi di liquidità in queste situazioni. |
(3) |
La dotazione finanziaria per ogni Stato membro è calcolata sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell’ambito delle quote nazionali. Gli Stati membri devono distribuire l’importo nazionale disponibile sulla base di criteri obiettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando nel contempo qualsiasi distorsione del mercato e della concorrenza. |
(4) |
L’attuazione del presente regolamento deve avvenire nel rispetto degli accordi istituzionali di ogni Stato membro. |
(5) |
Il sostegno ai produttori di latte deve essere concesso come un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2). |
(6) |
Per ragioni di bilancio la Comunità finanzierà le spese sopportate dagli Stati membri per il sostegno finanziario dei produttori di latte solo qualora i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato. |
(7) |
Per garantire la trasparenza e il controllo della corretta amministrazione delle dotazioni finanziarie nazionali, gli Stati membri devono informare la Commissione dei criteri obiettivi impiegati per determinare i metodi di concessione del sostegno e delle disposizioni adottate per evitare la distorsione del mercato. |
(8) |
Per garantire che i produttori di latte ricevano il finanziamento il più presto possibile, gli Stati membri devono essere abilitati ad attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. Pertanto è necessaria la sua immediata entrata in vigore. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri utilizzano gli importi di cui all’allegato per sostenere i produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi del settore lattiero-caseario sulla base di criteri obiettivi e in modo non discriminatorio, a condizione che i pagamenti in questione non provochino una distorsione della concorrenza.
Articolo 2
1. Le misure di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
2. I pagamenti connessi al sostegno di cui all’articolo 1 sono effettuati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2010.
Articolo 3
Relativamente al sostegno di cui all’articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) |
senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, una definizione dei criteri obiettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato; |
b) |
entro il 30 agosto 2010, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO (1)
milioni di EUR |
|
BE |
7,212824 |
BG |
1,842622 |
CZ |
5,792943 |
DK |
9,859564 |
DE |
61,203560 |
EE |
1,302069 |
IE |
11,502500 |
EL |
1,581891 |
ES |
12,792178 |
FR |
51,127334 |
IT |
23,031475 |
CY |
0,316812 |
LV |
1,445181 |
LT |
3,099461 |
LU |
0,597066 |
HU |
3,565265 |
MT |
0,084511 |
NL |
24,586045 |
AT |
6,052604 |
PL |
20,211209 |
PT |
4,084693 |
RO |
5,010401 |
SI |
1,143094 |
SK |
2,034727 |
FI |
4,831752 |
SE |
6,427521 |
UK |
29,260698 |
UE-27 |
300,000000 |
(1) Sulla base della produzione lattiera 2008/2009 nell’ambito delle quote nazionali.