15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (1), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (2). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(3)

Proseguire la politica di apertura del mercato comunitario alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

(4)

È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità, abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e agevolare maggiormente l’accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

(5)

Le misure in questione sono proposte nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, data la situazione specifica dei Balcani occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(6)

In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’UE e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l’ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all’impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

(7)

Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un’amministrazione doganale autonoma.

(8)

La Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU (1999) e sottoposto a un’amministrazione civile internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

(9)

Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo costituiscono ciascuno territori doganali distinti.

(10)

La Comunità ha concluso con la Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili (3).

(11)

L’Albania, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro dovrebbero continuare a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento solo nella misura in cui esso preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali tra la Comunità e tali paesi.

(12)

Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(13)

A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’applicazione dello stesso.

(14)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(15)

I regimi di importazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell’esperienza acquisita nel concederli ai sensi del presente regolamento. È opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all’articolo 3.

3.   I prodotti originari dell’Albania, della Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità e questi paesi.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1.   L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 1, sottosezione 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b)

impegno, da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000; e

c)

impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

2.   Fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 1, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’articolo 1 è subordinato alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

1.   Per i prodotti della pesca e i vini elencati nell’allegato I e originari dei paesi e territori di cui all’articolo 1, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.

2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari dei paesi e territori di cui all’articolo 1, paragrafo 1 corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 11 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

Il volume dei contingenti tariffari annui di 11 475 tonnellate viene ripartito tra i paesi e territori beneficiari nel modo seguente:

a)

1 500 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «baby-beef» originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di «babybeef» originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari dell’Albania.

Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del paese o del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (6).

3.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

a)

12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.

4.   In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento, in particolare all’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby beef» e allo zucchero

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Articolo 5

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 6

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 7

Delega di competenze

La Commissione adotta, con la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all’articolo 4, in particolare:

a)

le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b)

gli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi e territori di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 8

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7) (il «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 9

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

Sospensione temporanea

1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

a)

comunicato le proprie intenzioni al comitato;

b)

invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o i paesi e territori beneficiari a osservare l’articolo 2, paragrafo 1;

c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte di un paese o territorio beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2.   Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria, previa consultazione del comitato, oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(2)  Cfr. allegato III.

(3)  GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

50 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

110 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

75 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

129 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro (6), territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione


(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell’ordine nn. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1512 e 09.1513.

(4)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.

(5)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

(6)  L’accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari del Montenegro è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine 09.1514.


ALLEGATO II

Definizione dei prodotti di «baby-beef» di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

 

 

Animali vivi della specie bovina:

 

 

– altri:

 

 

– – delle specie domestiche:

 

 

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – altri:

 

11

21

31

91

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – – altri:

ex 0102 90 71

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – altri:

 

21

91

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

 

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

– in carcasse o mezzene:

 

91

– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

 

 

– altri pezzi non disossati:

ex 0201 20 20

 

– – Quarti detti «compensati»:

 

91

– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– – Busti e quarti anteriori:

 

91

– Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– – Selle e quarti posteriori:

 

91

– Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.


ALLEGATO III

Regolamento abrogato

ed elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

(GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio

(GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione

(GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione

(GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

unicamente l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio

(GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione

(GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio

(GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione

(GU L 122 dell’8.5.2008, pag. 7).

 


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2007/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 3, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV