9.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 che istituisce un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio (1) attua un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero adottato dall’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale («NAFO»).

(2)

Nella sua 29a riunione annuale del settembre 2007 la NAFO ha adottato una serie di modifiche di detto piano di ricostituzione. Tali modifiche riguardano il rafforzamento delle misure in materia di dichiarazione delle catture e misure di controllo supplementari intese a potenziare le ispezioni in mare per le navi in entrata e in uscita dalla zona NAFO.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2115/2005 al fine di attuare le modifiche apportate al piano di ricostituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Entrata nella zona di regolamentazione NAFO

1.   Le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell’ippoglosso nero soltanto:

a)

se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate; oppure

b)

se rispettano la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se una nave detiene a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO, essa comunica al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’entrata nella zona di regolamentazione NAFO:

a)

il quantitativo delle catture detenute a bordo;

b)

la posizione stimata (latitudine/longitudine) della zona in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca; e

c)

l’orario di arrivo previsto in tale posizione.

3.   Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala l’intenzione di procedere a un’ispezione, essa comunica a tal fine alla nave da pesca le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non dista più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.

4.   La nave di cui al paragrafo 2 può procedere alla pesca in uno dei casi seguenti:

a)

se riceve una notifica in tal senso da parte del segretariato della NAFO;

b)

se, a seguito di un’ispezione effettuata in conformità del paragrafo 3, riceve dalla nave di ispezione l’autorizzazione a procedere alla pesca;

c)

se la nave di ispezione non ha dato inizio all’ispezione entro tre ore dall’arrivo della nave da pesca al punto di controllo designato in conformità del paragrafo 3;

d)

se, all’entrata nella zona di regolamentazione, non le è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l’intenzione di procedere a un’ispezione in conformità del paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i quantitativi di ippoglosso nero catturati ogni cinque giorni, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all’entrata della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO;»

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato della NAFO le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.