8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), i contributi alla produzione sono stati stabiliti nel seguente modo:

per la campagna di commercializzazione 2002-2003 dal regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione (3),

per la campagna di commercializzazione 2003-2004 dal regolamento (CE) n. 1775/2004 della Commissione (4),

per la campagna di commercializzazione 2004-2005 dal regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione (5) e

per la campagna di commercializzazione 2005-2006 dal regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione (6).

(2)

L’8 maggio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, nella quale si afferma che occorre interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1260/2001, nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati da detto articolo, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione (CE) n. 1762/2003, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002-2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, e (CE) n. 1775/2004, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003-2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.

(3)

Nella stessa ottica, al fine di calcolare la perdita media stimata per tonnellata di prodotto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, con le ordinanze in data 6 ottobre 2008 nelle cause riunite da C-175/07 a C-184/07 nonché nelle cause C-466/06 e C-200/06, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero.

(4)

Il metodo dichiarato invalido dalla Corte per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 è stato applicato anche alla campagna 2005-2006. Pertanto, per tale campagna di commercializzazione devono essere fissati nuovi contributi alla produzione dello zucchero in base al nuovo metodo di calcolo.

(5)

Nella sentenza dell’8 maggio 2008 relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte è giunta alla conclusione che l’esame del regolamento (CE) n. 1837/2002, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (7), non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. Per stabilire gli importi dei contributi alla produzione in tale campagna di commercializzazione, è opportuno che la Commissione calcoli la perdita media in base ai quantitativi complessivi di zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati, indipendentemente dall’ammissibilità o meno alle restituzioni.

(6)

Occorre pertanto che la Commissione stabilisca gli importi dei contributi alla produzione, incluso eventualmente un coefficiente per il contributo complementare, facendo uso dello stesso metodo di calcolo utilizzato per la campagna di commercializzazione 2001-2002.

(7)

La stima della perdita complessiva constatata nella campagna di commercializzazione 2002-2003, in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a calcolare il contributo di base e il contributo B in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 19,962 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2002-2003 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 19,958 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2002-2003, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(8)

La stima della perdita complessiva in origine constatata per la campagna di commercializzazione 2003-2004 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha richiesto il calcolo del contributo di base e del contributo B, in conformità dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo. Il contributo di base è stato fissato al 2 % e il contributo B al 27,050 %. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B e per la campagna di commercializzazione 2003-2004 non è stato necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato. Dall’applicazione del metodo di calcolo indicato al considerando 5 risulta un contributo di base del 2 % e un contributo B del 27,169 %. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e del contributo B. Per la campagna di commercializzazione 2003-2004, non occorre pertanto stabilire il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(9)

In virtù del regolamento (CE) n. 1462/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, recante, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero (8), l’importo massimo del contributo B di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2004-2005, al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco. In tale campagna di commercializzazione, la stima della perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato all’adozione di un importo massimo del 2 % per il contributo di base e del 37,5 % per il contributo B. L’applicazione del metodo di calcolo di cui al considerando 5 non modifica il contributo di base e il contributo B per detta campagna di commercializzazione. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la riscossione di un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento non risulti interamente coperta dal gettito del contributo alla produzione di base e del contributo B. Per la campagna 2004-2005, con il nuovo metodo di calcolo si è stabilito che l’importo della perdita complessiva non coperta ammonta a 125 129 948 EUR. È pertanto necessario fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per determinare il coefficiente in questione occorre tener conto degli importi dei contributi fissati in eccesso per la campagna 2003-2004, concernenti gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(10)

La stima della perdita complessiva constatata per la campagna di commercializzazione 2005-2006 in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ha portato a stabilire il contributo di base all’1,0022 %, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo. Nel contempo, la perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è stata interamente coperta dal gettito del contributo di base e non è stato necessario stabilire un contributo B o un coefficiente relativo a un contributo complementare per la campagna di commercializzazione 2005-2006. Dall’applicazione del metodo di calcolo previsto al considerando 5 risulta che il contributo di base è dello 0,9706 % e un contributo B non è necessario. La perdita complessiva constatata sulla base dei dati disponibili e in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito del contributo di base e non occorre fissare il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(11)

Occorre pertanto rettificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007.

(12)

Ai fini della certezza del diritto, le rettifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da rettificare.

(13)

Ai fini della certezza del diritto e per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, occorre stabilire una data comune a decorrere dalla quale è opportuno che i contributi rettificati in conformità del presente regolamento siano stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (9).

(14)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli ha formulato un parere sfavorevole alle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1762/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002-2003 sono fissati a:

a)

12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

126,113 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c)

5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

55,082 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

e)

12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f)

126,113 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.».

Articolo 2

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1775/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003-2004 sono fissati a:

a)

12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

171,679 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c)

5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

73,310 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

e)

12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f)

171,679 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.»

Articolo 3

Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004-2005 sono fissati a:

a)

12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c)

5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

e)

12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f)

236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,25466 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,14911 per gli altri Stati membri.»

Articolo 4

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 164/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005-2006 sono fissati a:

a)

6,133 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

2,726 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

c)

6,133 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.»

Articolo 5

La data di liquidazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dei contributi rettificati in conformità del presente regolamento, è al più tardi l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dall’8 ottobre 2003.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 15 ottobre 2004.

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.

L’articolo 4 si applica a decorrere dal 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato abrogato e sostituito a partire dalla campagna di commercializzazione 2006-2007 dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, poi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)   GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Il regolamento (CE) n. 314/2002 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39).

(3)   GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 4.

(4)   GU L 316 del 15.10.2004, pag. 64.

(5)   GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12.

(6)   GU L 51 del 20.2.2007, pag. 17.

(7)   GU L 278, del 16.10.2002, pag. 13.

(8)   GU L 270 del 18.8.2004, pag. 4.

(9)   GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.