1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 5 marzo 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative (nel seguito «Modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7»). Le modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7 mirano a prescrivere maggiori informazioni in merito alle misurazioni del valore equo (fair value) e al rischio di liquidità relativo agli strumenti finanziari.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

2)

l'IFRS 7 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le Modifiche all'IFRS 4 e allo IFRS 7 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)   GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)   GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)   GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 4

Modifiche all'International Financial Reporting Standard 4 Contratti assicurativi

IFRS 7

Modifiche all'International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

Modifiche all’IFRS 7

Strumenti finanziari: informazioni integrative

È modificato il paragrafo 27. Si aggiungono i paragrafi 27A e 27B.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

Altre informazioni integrative

Fair value (valore equo)

27

Un’entità deve fornire informazioni, per ciascuna classe di strumenti finanziari, sui metodi e, in caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, sulle ipotesi adottate nel determinare il fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o passività finanziarie. Per esempio, l’entità fornisce informazioni, se pertinente, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto. Se c’è stata una variazione nella tecnica di valutazione, l’entità deve fornire informazioni su tale variazione e sulle motivazioni che l’hanno determinata.

27A

Per fornire l’informativa di cui al paragrafo 27B, un’entità deve classificare la valutazione del fair value (valore equo) in base a una scala gerarchica del fair value (valore equo) che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell’effettuare le valutazioni. La scala gerarchica del fair value (valore equo) deve essere composta dai seguenti livelli:

(a)

prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o passività identiche (Livello 1);

(b)

dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l’attività o la passività, sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi) (Livello 2); e

(c)

dati di input relativi all’attività o alla passività che non sono basati su dati di mercato osservabili (dati non osservabili) (Livello 3).

Il livello della scala gerarchica del fair value (valore equo) a cui è riconducibile la valutazione del fair value (valore equo) nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati di input del livello più basso che sono rilevanti per determinare il fair value (valore equo) nella sua interezza. A tal fine, la rilevanza di un dato di input viene confrontata con la misurazione del fair value (valore equo) nella sua interezza. Se una valutazione del fair value (valore equo) utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati di input non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. La valutazione della rilevanza di un particolare dato rispetto alla determinazione del fair value (valore equo) nella sua interezza richiede un giudizio, che deve tener conto dei fattori specifici dell’attività o della passività.

27B

Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un’entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni:

(a)

il livello gerarchico di fair value (valore equo) in cui sono state classificate le valutazioni del fair value (valore equo) nella loro interezza, suddividendo le valutazioni di fair value (valore equo) secondo i livelli definiti nel paragrafo 27A.

(b)

tutti i trasferimenti di importo rilevante tra il Livello 1 e il Livello 2 della scala gerarchica del fair value (valore equo) e le motivazioni di tali trasferimenti. Le informazioni relative a tutti i trasferimenti da e verso ciascun livello devono essere presentate e discusse separatamente. A tal fine, la rilevanza deve essere giudicata rapportandola al risultato economico, alle attività o passività totali.

(c)

relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) del Livello 3 della scala gerarchica del fair value (valore equo), una riconciliazione dei saldi iniziali con quelli finali, fornendo separatamente le informazioni sulle variazioni intervenute nell’esercizio attribuibili ai seguenti fattori:

(i)

il totale degli utili e delle perdite d’esercizio rilevate nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e un’indicazione della sezione del prospetto di conto economico complessivo o del conto economico separato (se presentato) in cui tali dati sono esposti;

(ii)

il totale degli utili e delle perdite rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo;

(iii)

gli acquisti, le vendite, le emissioni e i regolamenti (le informazioni relative a ciascun tipo di transazione devono essere esposte separatamente); e

(iv)

i trasferimenti da e verso il Livello 3 (per esempio, i trasferimenti dovuti a variazioni nell’osservabilità dei dati di mercato) e le motivazioni di tali trasferimenti. Per trasferimenti di importo rilevante, i trasferimenti verso il Livello 3 devono essere presentati e discussi separatamente dai trasferimenti al di fuori del Livello 3.

(d)

l’ammontare degli utili e delle perdite totali dell’esercizio di cui al punto (c)(i) inclusi nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio che sono attribuibili a utili o perdite rivenienti da quelle attività e passività possedute alla fine dell’esercizio e un’indicazione sul punto in cui tali utili o perdite sono esposti nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato).

(e)

per le valutazioni del fair value (valore equo) di Livello 3, se la variazione di uno o più dati di input relativi a ipotesi alternative ragionevolmente possibili cambierebbe il fair value (valore equo) in maniera rilevante, l’entità deve dichiarare tale fatto e fornire informazioni sull’impatto di tali variazioni. L’entità deve fornire informazioni su come è stato calcolato l’impatto di una variazione in un’ipotesi alternativa ragionevolmente possibile. A questo scopo, la rilevanza deve essere giudicata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value (valore equo) siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo.

L’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente paragrafo in formato tabellare, a meno che non sia più appropriato un formato diverso.

È modificato il paragrafo 39. È aggiunto il paragrafo 44G.

Rischio di liquidità

39

L’entità deve indicare:

(a)

un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (compresi i contratti di garanzia finanziaria emessi) che illustri le scadenze contrattuali residue.

(b)

un’analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. L’analisi delle scadenze deve comprendere le scadenze contrattuali residue di quelle passività finanziarie derivate per le quali le scadenze contrattuali sono essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (vedere paragrafo B11B).

(c)

una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad (a) e (b).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44G

Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Nel primo esercizio di applicazione, un’entità non deve fornire informazioni comparative relativamente all’informativa richiesta con tali modifiche. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Apêndice A

Termos definidos

O seguinte termo é emendado.

risco de liquidez

O risco de uma entidade vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas a passivos financeiros que sejam liquidadas através da entrega de dinheiro ou outro activo financeiro.

Appendice B

Guida operativa

Sono modificati l’intestazione e il paragrafo B11. Si aggiungono i paragrafi B10A e B11A-B11F e sono eliminati i paragrafi B12-B16. I paragrafi B12 e B13 sono sostituiti dal paragrafo B11C(a) e (b). I paragrafi B14 e B16 sono sostituiti dal paragrafo B11D.

Natura e portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari (paragrafi 31-42)

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

B10A

In conformità al paragrafo 34(a) un’entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche. Un’entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:

a)

verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o

b)

essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato incluso in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l’opzione di richiedere il regolamento lordo),

l’entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b).

B11

Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un’entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:

a)

fino a un mese;

b)

oltre uno e fino a tre mesi;

c)

oltre tre mesi e fino a un anno; e

d)

oltre uno e fino a cinque anni.

B11A

Nell’uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un’entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un’entità deve applicare il paragrafo 39(a).

B11B

B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che un’entità deve fornire un’analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:

a)

uno swap su tassi d’interesse con una vita residua di cinque anni nell’ambito di una copertura di flussi finanziari di un’attività o una passività a tasso variabile.

b)

tutti gli impegni all’erogazione di finanziamenti.

B11C

Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un’entità debba presentare un’analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:

a)

quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all’entità può essere richiesto di pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nella prima fascia temporale.

b)

quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

c)

relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l’ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa.

B11D

Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:

(a)

le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);

(b)

i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;

(c)

gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;

(d)

gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e

(e)

gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi.

Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di chiusura dell’esercizio.

B11E

Il paragrafo 39(c) stabilisce che un’entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell’informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un’entità deve esporre in bilancio un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.

B11F

Altri fattori che un’entità potrebbe considerare al fine di fornire l’informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l’altro, il fatto che un’entità:

(a)

abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;

(b)

detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;

(c)

abbia fonti di finanziamento molto differenziate;

(d)

abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;

(e)

abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;

(f)

abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito creditizio di un’entità);

(g)

abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);

(h)

abbia strumenti che consentono a un’entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o

(i)

abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione.

B12-B16

[Eliminati]

Modifica all’IFRS 4

Contratti assicurativi

È modificato il paragrafo 39(d).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Natura e portata dei rischi derivanti da contratti assicurativi

39

(d)

informazioni relative al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato che sarebbero richieste dai paragrafi 31-42 dell’IFRS 7 se i contratti assicurativi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’IFRS 7. Tuttavia:

(i)

l’assicuratore non è tenuto a predisporre le analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) dell’IFRS 7 se fornisce informazioni integrative in merito alla tempistica stimata dei flussi finanziari netti in uscita derivanti dalle passività assicurative rilevate. Tali informazioni possono assumere la forma di una analisi degli importi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, suddivisi in base alla tempistica stimata.

(ii)