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1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
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(2) |
Il 5 marzo 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative (nel seguito «Modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7»). Le modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7 mirano a prescrivere maggiori informazioni in merito alle misurazioni del valore equo (fair value) e al rischio di liquidità relativo agli strumenti finanziari. |
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(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 4 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
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1) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
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2) |
l'IFRS 7 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le società applicano le Modifiche all'IFRS 4 e allo IFRS 7 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
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IFRS 4 |
Modifiche all'International Financial Reporting Standard 4 Contratti assicurativi |
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IFRS 7 |
Modifiche all'International Financial Reporting Standard 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
Modifiche all’IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
È modificato il paragrafo 27. Si aggiungono i paragrafi 27A e 27B.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO
Altre informazioni integrative
Fair value (valore equo)
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27 |
Un’entità deve fornire informazioni, per ciascuna classe di strumenti finanziari, sui metodi e, in caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, sulle ipotesi adottate nel determinare il fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o passività finanziarie. Per esempio, l’entità fornisce informazioni, se pertinente, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto. Se c’è stata una variazione nella tecnica di valutazione, l’entità deve fornire informazioni su tale variazione e sulle motivazioni che l’hanno determinata. |
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27A |
Per fornire l’informativa di cui al paragrafo 27B, un’entità deve classificare la valutazione del fair value (valore equo) in base a una scala gerarchica del fair value (valore equo) che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell’effettuare le valutazioni. La scala gerarchica del fair value (valore equo) deve essere composta dai seguenti livelli:
Il livello della scala gerarchica del fair value (valore equo) a cui è riconducibile la valutazione del fair value (valore equo) nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati di input del livello più basso che sono rilevanti per determinare il fair value (valore equo) nella sua interezza. A tal fine, la rilevanza di un dato di input viene confrontata con la misurazione del fair value (valore equo) nella sua interezza. Se una valutazione del fair value (valore equo) utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati di input non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. La valutazione della rilevanza di un particolare dato rispetto alla determinazione del fair value (valore equo) nella sua interezza richiede un giudizio, che deve tener conto dei fattori specifici dell’attività o della passività. |
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27B |
Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un’entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni:
L’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente paragrafo in formato tabellare, a meno che non sia più appropriato un formato diverso. È modificato il paragrafo 39. È aggiunto il paragrafo 44G. |
Rischio di liquidità
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39 |
L’entità deve indicare:
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DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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44G |
Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Nel primo esercizio di applicazione, un’entità non deve fornire informazioni comparative relativamente all’informativa richiesta con tali modifiche. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica i paragrafi per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Apêndice A
Termos definidos
O seguinte termo é emendado.
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risco de liquidez |
O risco de uma entidade vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas a passivos financeiros que sejam liquidadas através da entrega de dinheiro ou outro activo financeiro. |
Appendice B
Guida operativa
Sono modificati l’intestazione e il paragrafo B11. Si aggiungono i paragrafi B10A e B11A-B11F e sono eliminati i paragrafi B12-B16. I paragrafi B12 e B13 sono sostituiti dal paragrafo B11C(a) e (b). I paragrafi B14 e B16 sono sostituiti dal paragrafo B11D.
Natura e portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari (paragrafi 31-42)
Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))
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B10A |
In conformità al paragrafo 34(a) un’entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche. Un’entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:
l’entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b). |
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B11 |
Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un’entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un’entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:
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B11A |
Nell’uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un’entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un’entità deve applicare il paragrafo 39(a). |
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B11B |
B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che un’entità deve fornire un’analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:
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B11C |
Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un’entità debba presentare un’analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:
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B11D |
Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:
Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di chiusura dell’esercizio. |
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B11E |
Il paragrafo 39(c) stabilisce che un’entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell’informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un’entità deve esporre in bilancio un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità. |
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B11F |
Altri fattori che un’entità potrebbe considerare al fine di fornire l’informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l’altro, il fatto che un’entità:
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B12-B16 |
[Eliminati] |
Modifica all’IFRS 4
Contratti assicurativi
È modificato il paragrafo 39(d).
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Natura e portata dei rischi derivanti da contratti assicurativi
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39 |
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