1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 hanno modificato in maniera significativa le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Detti regolamenti si applicano dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, l’applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico. |
(2) |
Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009, per agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del nuovo quadro normativo in materia di igiene. |
(3) |
I regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 prevedono che la Commissione presenti, entro il 20 maggio 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita nell’applicazione del nuovo quadro normativo in materia di igiene. |
(4) |
La relazione è stata trasmessa nel luglio 2009. Tuttavia, non suggerendo essa soluzioni dettagliate ai problemi rilevati, non è corredata di proposte concrete. Alla luce dei problemi individuati, la Commissione valuterà la necessità di adottare, se del caso, proposte volte a migliorare i regolamenti in materia di igiene alimentare. |
(5) |
Nel frattempo, sulla scorta delle informazioni presentate dall’Ufficio alimentare e veterinario, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare europeo, occorre mantenere alcune disposizioni transitorie previste dal regolamento (CE) n. 2076/2005, in attesa che sia ultimato il processo di revisione. |
(6) |
È opportuno pertanto prevedere un ulteriore periodo transitorio durante il quale continuerebbero ad essere applicate alcune disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005. Per garantire un approccio armonizzato, tale periodo transitorio dovrebbe durare in linea di principio quattro anni ma potrebbe, ove ciò sia giustificato, essere più breve. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo d’applicazione la fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. La restrizione del campo d’applicazione di tale disposizione alle carni fresche prima della fine dell’esercizio di riesame costituirebbe, tuttavia, un onere aggiuntivo a carico dei piccoli produttori. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga agli obblighi generali imposti dal regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla fornitura diretta di tali merci in determinate condizioni e senza restrizioni alle carni fresche. Tale possibilità andrebbe mantenuta durante il nuovo periodo transitorio previsto dal presente regolamento. |
(8) |
I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono norme relative alle importazioni nella Comunità di prodotti d’origine animale e di prodotti alimentari contenenti sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene disposizioni transitorie che per determinate importazioni, per le quali le prescrizioni sanitarie non sono state ancora del tutto armonizzate a livello comunitario, prevedono la deroga ad alcune di queste norme. La piena armonizzazione di tali prescrizioni non avverrà prima del 31 dicembre 2009. Di conseguenza, in attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria, è necessario prevedere deroghe da applicarsi durante l’ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce prescrizioni relative alle materie prime utilizzate per preparare le carni macinate e all’etichettatura. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di queste prescrizioni per un periodo transitorio, nell’arco del quale andavano valutati i criteri di composizione delle carni macinate per quanto riguarda in particolare la percentuale di grassi e il rapporto tessuto connettivo/proteine della carne. In base alla valutazione, questi criteri sono stati inclusi nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (6). Tale proposta è stata adottata dalla Commissione il 30 gennaio 2008 e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. In attesa dell’esito della proposta, è opportuno mantenere tali deroghe ad alcune prescrizioni in materia di carni macinate nell’ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento. |
(10) |
A norma del regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori che effettuano l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 contiene una disposizione transitoria che stabilisce una deroga a tale obbligo per alcuni laboratori non soggetti, in forza della precedente normativa comunitaria, all’obbligo di accreditamento. L’esperienza ha dimostrato che l’accreditamento a pieno titolo dei laboratori che effettuano i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trovano all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina richiede maggior tempo, in quanto la relativa procedura è complessa e laboriosa. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe prevedere, a date condizioni, ulteriori misure transitorie per tali laboratori. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 1
Periodo transitorio
Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 («periodo transitorio»).
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004
Articolo 2
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni dello stesso non si applicano alla fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni.
Articolo 3
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
1. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari di origine animale per le quali non sono state stabilite prescrizioni sanitarie armonizzate, né sono stati redatti elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali sono autorizzate le importazioni.
Le importazioni di siffatti prodotti devono soddisfare le prescrizioni sanitarie relative all’importazione dello Stato membro interessato.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.
Le importazioni di siffatti prodotti devono essere conformi alle norme comunitarie armonizzate, ove opportuno, e alle norme nazionali applicate dagli Stati membri negli altri casi.
Articolo 4
Criteri di composizione ed etichettatura delle carni macinate
1. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare controllano le materie prime che entrano nello stabilimento in modo da garantire che la denominazione del prodotto finale corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente.
Tabella
Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera
|
Tenore di materia grassa |
Rapporto tessuto connettivo/proteine della carne |
Carni macinate magre |
≤ 7 % |
≤ 12 |
Manzo puro macinato |
≤ 20 % |
≤ 15 |
Carni macinate contenenti carni suine |
≤ 30 % |
≤ 18 |
Carni macinate di altre specie |
≤ 25 % |
≤ 15 |
2. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichetta deve contenere anche le seguenti indicazioni:
— |
«tenore di materia grassa inferiore a…», |
— |
«rapporto tra tessuto connettivo/proteine della carne inferiore a…». |
3. Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato interno di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004
Articolo 5
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari di origine animale per le quali non sono state stabilite prescrizioni sanitarie armonizzate, né sono stati redatti elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali sono autorizzate le importazioni.
Le importazioni di siffatti prodotti devono essere conformi alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione vigenti nello Stato membro interessato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004
Articolo 6
Accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio che effettui i controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e che si trovi all’interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, pur non accreditato:
a) |
dimostri di aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004; |
b) |
fornisca all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività di sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali. |
Al termine di ogni anno, gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell’accreditamento di tali laboratori designati.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è abrogato.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(2) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
(3) GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
(4) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.
(6) COM(2008) 40 def.