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28.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/50 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2), in particolare l’articolo 2,
vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n. 2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (4), recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici NC 0207 25 , 0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate. |
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(2) |
Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine 09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32 , 0207 33 , 0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 560 tonnellate. |
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(3) |
In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL 1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 2010. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1384/2007. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.
(3) Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
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Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%) |
Quantitativi annui (tonnellate) |
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IL 1 |
09.4092 |
0207 27 10 |
Pezzi di tacchino disossati, congelati |
100 |
4 000 |
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0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 |
Pezzi di tacchino non disossati, congelati |
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IL 2 |
09.4091 |
ex 0207 33 |
Carni di anatre e di oche, intere, congelate |
100 |
560 |
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ex 0207 35 |
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate |
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ex 0207 36 |
Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate |
(1) Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.»