28.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (2), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n. 2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (4), recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici NC 0207 25 , 0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate.

(2)

Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine 09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32 , 0207 33 , 0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo annuo di 560 tonnellate.

(3)

In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL 1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 2010.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1384/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

(3)  Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF

(%)

Quantitativi annui

(tonnellate)

IL 1

09.4092

0207 27 10

Pezzi di tacchino disossati, congelati

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

IL 2

09.4091

ex 0207 33

Carni di anatre e di oche, intere, congelate

100

560

ex 0207 35

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate

ex 0207 36

Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate


(1)  Indipendentemente dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove sono riportati codici “ex” NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.»