27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda riguarda, fra l’altro, la modifica della denominazione del prodotto «Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme» che diventa «Picodon». Si tratta di una denominazione tradizionale che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, è considerata una denominazione d’origine e che risponde agli stessi requisiti previsti per la denominazione d’origine protetta. Il nome Picodon corrisponde alla forma abbreviata, comune e generalmente adoperata sia nel commercio che nel linguaggio corrente per designare il prodotto ottenuto in base al disciplinare.

(3)

Le modifiche apportate riguardano anche alcune precisazioni relative alla definizione e alle pratiche utilizzate dai produttori nell’elaborazione del prodotto. Scopo della loro registrazione ufficiale nel disciplinare è tutelare la denominazione da eventuali abusi e descrivere meglio il prodotto, rafforzando il legame con l’origine. Infine, è stato aggiornato il nome del decreto nazionale che protegge la denominazione.

(4)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione di cui all’allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 74 del 28.3.2009, pag. 74.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3   Formaggi

FRANCIA

Picodon (DOP)