27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 27 novembre 2008 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide (di seguito «IFRIC 17»). L’IFRIC 17 è un’interpretazione che fornisce chiarimenti e orientamenti in merito al trattamento contabile delle distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide ai soci di un’entità.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 17 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L’adozione dell’IFRIC 17 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 e all’International Accounting Standard (IAS) 10, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

L’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento;

2)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

3)

l’International Accounting Standard (IAS) 10 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l’IFRIC 17 e le modifiche all’IFRS 5 e allo IAS 10 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 ottobre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 17

Interpretazione IFRIC 17 Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 17

Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

RIFERIMENTI

IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008)

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel maggio 2008)

PREMESSA

1

Talvolta un’entità distribuisce come dividendi attività diverse dalle disponibilità liquide (attività non rappresentate da disponibilità liquide) ai propri soci (1) nella loro capacità di azionisti. In tali circostanze, una entità può anche offrire ai propri soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti. L’IFRIC ha ricevuto delle richieste di fornire indicazioni su come una entità dovrebbe trattare contabilmente tali distribuzioni.

2

Gli International Financial Reporting Standard (IFRS) non contengono una guida su come una entità deve valutare le distribuzioni ai propri soci (tali distribuzioni sono comunemente definite dividendi). Lo IAS 1 richiede che una entità debba esporre nel bilancio i dettagli dei dividendi rilevati come distribuzioni ai soci nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note al bilancio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3

La presente Interpretazione si applica ai seguenti tipi di distribuzioni unilaterali di attività da parte di una entità ai propri soci nella loro capacità di azionisti:

(a)

distribuzioni di attività non rappresentate da disponibilità liquide (per esempio, elementi di immobili, impianti e macchinari, attività aziendali come definite nell’IFRS 3, interessenze partecipative in altra entità o gruppi in dismissione secondo la definizione di cui all’IFRS 5); e

(b)

distribuzioni che offrono ai soci la possibilità di ricevere attività non rappresentate da disponibilità liquide in alternativa ai contanti.

4

La presente Interpretazione si applica soltanto a quelle distribuzioni in cui tutti i soci di una stessa classe di strumenti rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo.

5

La presente Interpretazione non si applica a una distribuzione di un’attività non rappresentata da disponibilità liquide che è in definitiva controllata dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo la distribuzione. Tale esclusione si applica al bilancio separato, al bilancio individuale e al bilancio consolidato di una entità che effettua la distribuzione.

6

In conformità al paragrafo 5, la presente Interpretazione non si applica quando una attività non rappresentata da disponibilità liquide è in definitiva controllata dalle stesse parti sia prima, sia dopo la distribuzione. Il paragrafo B2 dell’IFRS 3 stabilisce che «un gruppo di soggetti deve essere considerato esercitante il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità». Pertanto, affinché una distribuzione non rientri nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione in base al principio secondo cui le stesse parti controllano l’attività sia prima, sia dopo la distribuzione, un gruppo di azionisti che singolarmente ricevono la distribuzione deve avere, come risultato di accordi contrattuali, tale potere effettivo collettivo sulla entità che effettua la distribuzione.

7

In conformità al paragrafo 5, la presente Interpretazione non si applica quando una entità distribuisce una parte delle proprie interessenze partecipative in una controllata, ma conserva il controllo della stessa. L’entità che effettua una distribuzione che comporta la rilevazione di una partecipazione di minoranza nella propria controllata contabilizza la distribuzione in conformità allo IAS 27 (modificato nel 2008).

8

La presente Interpretazione tratta soltanto la contabilizzazione da parte di una entità che effettua una distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide. Non riguarda pertanto il trattamento contabile adottato dagli azionisti che ricevono tale distribuzione.

PROBLEMI

9

Quando una entità dichiara una distribuzione e ha pertanto una obbligazione di distribuire le attività ai propri soci, deve rilevare una passività relativa al dividendo pagabile. Di conseguenza, la presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

(a)

quando va rilevato il dividendo pagabile da parte della entità?

(b)

in quale modo l’entità deve valutare il dividendo pagabile?

(c)

nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile, in quale modo deve contabilizzare le differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile?

INTERPRETAZIONE

Quando rilevare un dividendo pagabile

10

La passività relativa al dividendo da pagare deve essere rilevata quando il dividendo è adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione della entità, ossia alla data:

(a)

in cui la delibera di distribuzione del dividendo, per esempio da parte della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione, è approvata dall’autorità competente, per esempio gli azionisti, se l’ordinamento giuridico richiede tale approvazione; oppure

(b)

in cui il dividendo è deliberato, per esempio da parte della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione, se l’ordinamento giuridico non richiede un’ulteriore approvazione.

Valutazione di un dividendo pagabile

11

Una entità deve valutare una passività relativa alla distribuzione di attività non rappresentate da disponibilità liquide come dividendo per i propri soci al fair value (valore equo) dell’attività da distribuire.

12

Se una entità concede ai propri soci la facoltà di ricevere o attività non rappresentate da disponibilità liquide o contanti, l’entità deve stimare il dividendo pagabile considerando il fair value (valore equo) di ciascuna opzione e la relativa probabilità che i soci scelgano l’una o l’altra opzione.

13

Alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, l’entità deve rivedere e rettificare il valore contabile del dividendo pagabile, e ciascuna variazione del valore contabile del dividendo pagabile deve essere rilevata nel patrimonio netto come una rettifica dell’ammontare della distribuzione.

Contabilizzazione delle differenze tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile

14

Nel momento in cui una entità procede al regolamento del dividendo pagabile, deve rilevare nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio l’eventuale differenza tra il valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo pagabile.

Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

15

Un’entità deve esporre le differenze descritte nel paragrafo 14 in una voce separata del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

16

Un’entità deve fornire le seguenti informazioni, se applicabili:

(a)

il valore contabile del dividendo pagabile all’inizio e alla fine dell’esercizio; e

(b)

l’incremento o il decremento del valore contabile rilevato nell’esercizio in conformità al paragrafo 13 a seguito di una variazione del fair value (valore equo) delle attività da distribuire.

17

Se, dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della data di approvazione del bilancio, un’entità dichiara un dividendo da distribuire in attività non rappresentate da disponibilità liquide, essa deve indicare:

(a)

la natura dell’attività da distribuire;

(b)

il valore contabile dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio; e

(c)

il fair value (valore equo) stimato dell’attività da distribuire alla data di chiusura dell’esercizio, se diverso dal valore contabile, e le informazioni in merito al metodo utilizzato per determinare il fair value (valore equo) richieste dal paragrafo 27(a) e (b) dell’IFRS 7.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

18

Un’entità deve applicare la presente Interpretazione prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l’applicazione retroattiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare anche l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l’IFRS 5 (modificato dalla presente Interpretazione).


(1)  Il paragrafo 7 dello IAS 1 definisce i soci come possessori di strumenti classificati come patrimonio netto.

Appendice

Modifiche all’IFRS 5

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

È aggiunto il paragrafo 5A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5A

Le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili a un’attività non corrente (o a un gruppo in dismissione) che è classificata come posseduta per la vendita si applicano anche a una attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci nella loro capacità di azionisti (posseduta per la distribuzione ai soci).

Dopo il paragrafo 5A, si modificano l’intestazione e il paragrafo 8, e si aggiunge il paragrafo 12A.

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA O COME POSSEDUTE PER LA DISTRIBUZIONE AI SOCI

8

Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l’improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall’ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la vendita sia altamente probabile.

12A

Una attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la distribuzione ai soci quando l’entità si è impegnata a distribuire l’attività (o il gruppo in dismissione) ai soci. Affinché ciò si verifichi, le attività devono essere disponibili per la distribuzione immediata nella loro condizione attuale e la distribuzione deve essere altamente probabile. Affinché la distribuzione sia altamente probabile, devono essere state avviate azioni per completare la distribuzione e ci si attende che tali azioni siano completate entro un anno dalla data della classificazione. Le azioni richieste per completare la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile che saranno apportate variazioni significative alla distribuzione o che la distribuzione sarà annullata. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall’ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la distribuzione sia altamente probabile.

Si aggiungono il paragrafo 15A e una nota.

VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA

15A

Un’entità deve valutare un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di distribuzione (1).

È aggiunto il paragrafo 44D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44D

I paragrafi 5A, 12A e 15A sono stati aggiunti e il paragrafo 8 è stato modificato dall’IFRIC 17 Distribuzioni di attività ai soci non rappresentate da disponibilità liquide del novembre 2008. Tali modifiche devono applicarsi prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la distribuzione ai soci a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l’applicazione retroattiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l’entità deve applicare anche l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l’IFRIC 17.

Modifica allo IAS 10

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

È modificato il paragrafo 13.

DIVIDENDI

13

Se i dividendi vengono dichiarati dopo la chiusura dell’esercizio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, i dividendi non sono rilevati come passività alla chiusura dell’esercizio in quanto a quel momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono indicati nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.


(1)  I costi di distribuzione sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri finanziari e fiscali.