27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della ristrutturazione del settore lattiero-caseario nella Comunità, l'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (2), dà agli Stati membri la facoltà di accordare un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera e di alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate.

(2)

Per incoraggiare ulteriormente la necessaria ristrutturazione del settore, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte, previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia calcolato in base alla quota nazionale previa detrazione delle quote individuali riscattate in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a condizione che le quote liberate rimangano nella riserva nazionale nel corso dell'anno considerato.

(3)

Data la necessità di rafforzare gli strumenti finanziari per l'ulteriore ristrutturazione del settore, è opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare per la ristrutturazione le entrate supplementari generate grazie a questo nuovo metodo di calcolo.

(4)

È opportuno applicare questo metodo di calcolo in via temporanea, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, onde limitare la misura allo stretto necessario.

(5)

A norma dell'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure in caso di turbativa dei mercati di determinati prodotti agricoli, qualora i prezzi sul mercato interno aumentino o diminuiscano sensibilmente. Tale articolo non contempla tuttavia il latte e i prodotti lattiero-caseari.

(6)

Di fronte alle gravi difficoltà del mercato lattiero e alla crescente volatilità dei prezzi risulta appropriato ampliare la portata dell'articolo 186 del regolamento (CE) n. 1234/2007 al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dando così alla Commissione la possibilità di reagire prontamente e con flessibilità alle eventuali turbative del mercato.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

l'articolo 78 è così modificato:

a)

dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte commercializzato in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II, ridotta delle quote individuali per le consegne confluite nella riserva nazionale in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 30 novembre 2009 e conservate nella medesima riserva fino al 31 marzo del corrispondente periodo di dodici mesi.»;

b)

dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   La differenza tra l'importo del prelievo sulle eccedenze risultante dall'applicazione del paragrafo 1 bis e quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è utilizzata dagli Stati membri per finanziare misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario.»;

2)

all'articolo 79 è aggiunto il seguente comma:

«Per i periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010 ed esclusivamente per le consegne di latte, il prelievo sulle eccedenze è interamente addebitato, secondo le disposizioni degli articoli 80 e 83, ai produttori che hanno contribuito al superamento della quota nazionale stabilita in applicazione dell'articolo 78, paragrafo 1 bis.1»;

3)

all'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  Parere del 22 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.