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27.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2009 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2009
che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto reale. |
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(2) |
La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio 1991, concernente la conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in Unione sovietica (1), e il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in Unione Sovietica (2), facevano fronte ad una situazione temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia all’Unione europea (3), è stato incorporato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), e, di conseguenza, ha cessato di avere effetto. |
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(4) |
La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1o ottobre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1o gennaio 1994, l’importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all’importazione nella Comunità di olio d’oliva non trattato originario del Marocco (5), dava applicazione ad un accordo successivamente sostituito e la decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro (6), era di carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di avere effetto. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 , originarie degli Stati Uniti d’America (7), è stato adottato nel contesto di una controversia commerciale con gli Stati Uniti d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento non ha più alcuna valenza pratica. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di carni della specie bovina disossate, secche (8), era di carattere temporaneo e ha pertanto cessato di avere effetto. |
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(7) |
Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2 dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino (9); ii) decisione 93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (10); iii) decisione 93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (11); iv) decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (12); v) regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell’Ungheria e della Romania (13); vi) regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (14); vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall’altra (15); viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l’approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria relativo a talune modalità d’importazione per i prodotti agricoli (16); ix) decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore (17); x) regolamento (CE) n. 1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’applicazione di misure specifiche per l’importazione di succhi e mosti d’uva originari di Cipro (18); xi) regolamento (CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d’Ungheria e la Romania, dall’altro, relativi a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose (19); xii) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell’Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente (20); xiii) regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo europeo con la Lituania (21); xiv) decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (22); xv) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (23); xvi) decisione 2003/463/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (24); xvii) decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (25); xviii) decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (26); xix) decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (27); xx) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (28); xxi) decisione 2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (29). |
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(8) |
A fini di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni obsoleti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n. 933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97, (CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE) n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE, 93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE, 2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e 2004/484/CE.
2. L’abrogazione dei regolamenti e delle decisioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base ai regolamenti e alle decisioni di cui sopra.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU L 202 del 25.7.1991, pag. 39.
(2) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 21.
(3) GU L 334 del 30.12.1995, pag. 1.
(4) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(5) GU L 277 del 30.10.1996, pag. 35.
(6) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 21.
(7) GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.
(8) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 2.
(9) GU L 96 del 3.4.1985, pag. 30.
(10) GU L 337 del 31.12.1993, pag. 11.
(11) GU L 337 del 31.12.1993, pag. 93.
(12) GU L 337 del 31.12.1993, pag. 177.
(13) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1.
(14) GU L 254 dell’8.10.1996, pag. 1.
(15) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 5.
(16) GU L 336 dell’11.12.1998, pag. 1.
(17) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.
(18) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 5.
(19) GU L 94 del 4.4.2001, pag. 1.
(20) GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1.
(21) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.
(22) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.
(23) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32.
(24) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 31.
(25) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.
(26) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.
(27) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.