24.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, e l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 24 giugno 2008, in merito all’adattamento degli allegati 1 e 2 (2), detti allegati 1 e 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l’accordo») sono stati sostituiti.

(2)

L’allegato 2 dell’accordo, nella sua versione modificata, stabilisce le concessioni tariffarie accordate dalla Comunità alle importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera. Alcune di queste concessioni tariffarie si applicano ai contingenti tariffari gestiti ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale (3).

(3)

A fini di chiarezza, è opportuno stabilire le disposizioni di applicazione di tali contingenti tariffari per i prodotti agricoli in un unico atto legislativo che sostituisca il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione (4). Conformemente all’accordo i contingenti tariffari devono essere aperti per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

(4)

Poiché la decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura entrerà in vigore il 1o gennaio 2010, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere da questa stessa data.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari per i prodotti originari della Svizzera elencati nell’allegato sono aperti annualmente alle aliquote doganali di cui all’allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 933/2002 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 228 del 27.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 11.

(4)  GU L 144 dell’1.6.2002, pag. 22.


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo. Il regime preferenziale nel presente allegato si riferisce ai codici NC così come sono al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione della merce

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.0919

ex 0210 19 50

10

Prosciutti in salamoia, disossati, della specie suina domestica, insaccati in vescica o in budello artificiale

1.1-31.12

1 900

esente

ex 0210 19 81

10

Carni di animali della specie suina domestica di cotoletta, disossate, affumicate

ex 1601 00 10

10

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex 1601 00 91

10

ex 1601 00 99

10

ex 0210 19 81

20

Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

ex 1602 49 19

10

09.0921

0701 10 00

 

Patate da semina, fresche o refrigerate

1.1-31.12

4 000

esente

09.0922

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0923

0703 10 19

0703 90

 

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

1.1-31.12

5 000

esente

09.0924

0704 10 00

0704 90

 

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

1.1-31.12

5 500

esente

09.0925

0705

 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp), fresche o refrigerate

1.1-31.12

3 000

esente

09.0926

0706 10 00

 

Carote e navoni, freschi o refrigerati

1.1-31.12

5 000

esente

09.0927

0706 90 10

0706 90 90

 

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

1.1-31.12

3 000

esente

09.0928

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0929

0708 20 00

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0930

0709 30 00

 

Melanzane, fresche o refrigerate

1.1-31.12

500

esente

09.0931

0709 40 00

 

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

1.1-31.12

500

esente

09.0932

0709 70 00

 

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0933

0709 90 10

 

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

1.1-31.12

1 000

esente

09.0950

0709 90 20

 

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

1.1-31.12

300

esente

09.0934

0709 90 50

 

Finocchi, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0935

0709 90 70

 

Zucchine, fresche o refrigerate

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0936

0709 90 90

 

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

1.1-31.12

1 000

esente

09.0945

0710 10 00

 

Patate, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate

1.1-31.12

3 000

esente

2004 10 10

2004 10 99

Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi e le preparazioni a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

09.0937

ex 0808 10 80

90

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

1.1-31.12

3 000

esente (1)

09.0938

0808 20

 

Pere e cotogne, fresche

1.1-31.12

3 000

esente (1)

09.0939

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

1.1-31.12

500

esente (1)

09.0940

0809 20 95

 

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

1.1-31.12

1 500

esente (1)

09.0941

0809 40

 

Prugne e prugnole, fresche

1.1-31.12

1 000

esente (1)

09.0948

0810 10 00

 

Fragole, fresche

1.1-31.12

200

esente

09.0942

0810 20 10

 

Lamponi, freschi

1.1-31.12

100

esente

09.0943

0810 20 90

 

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

1.1-31.12

100

esente

09.0946

ex 0811 90 19

12

Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1.1-31.12

500

esente

ex 0811 90 39

12

0811 90 80

 

Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

2008 60

 

Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

09.0944

1106 30 10

 

Farine, semolini e polveri di banane

1.1-31.12

5

esente


(1)  La riduzione dell’aliquota di dazio nell’ambito di questi contingenti tariffari è limitata all’elemento ad valorem. I prezzi di entrata e i dazi specifici rimangono di applicazione.