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21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l’importazione. |
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(2) |
In base all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell’allegato V di tale regolamento si trova un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti. |
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(3) |
L’Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007. |
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(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la seguente voce relativa all’Austria:
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«AT |
AUSTRIA |
AT-3-HO-Q-1» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione