21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l’importazione.

(2)

In base all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell’allegato V di tale regolamento si trova un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti.

(3)

L’Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la seguente voce relativa all’Austria:

«AT

AUSTRIA

AT-3-HO-Q-1»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)   GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.