6.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative alle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero.

(2)

Per consentire agli operatori comunitari di rifornire i propri mercati di esportazione con zucchero e isoglucosio fuori quota per tutto il corso della campagna di commercializzazione è opportuno precisare che, quando le condizioni del mercato lo richiedono, lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere venduti temporaneamente come produzione fuori quota. Questo meccanismo di equivalenza deve essere applicabile anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi.

(3)

Per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento degli operatori in ciascuno degli Stati membri è opportuno precisare che lo zucchero o l’isoglucosio fuori quota esportati entro i limiti quantitativi fissati per una determinata campagna di commercializzazione non devono essere necessariamente prodotti nel corso della stessa campagna.

(4)

L’articolo 7 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006 prevede che le domande di titoli di esportazione siano presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (3) [sostituito dall’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007] e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del regolamento (CE) n. 951/2006. È opportuno chiarire che quando il regolamento che stabilisce i limiti quantitativi si applica a partire da una data diversa da quella della sua entrata in vigore, le domande di titoli di esportazione possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

(5)

L’articolo 7 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 951/2006 prevede che i richiedenti possano presentare una sola domanda di titolo di esportazione alla settimana. I quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo non devono superare 20 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio. L’esperienza indica che il limite massimo settimanale fissato per lo zucchero non è sufficiente e occorre dunque aumentare tale quantitativo.

(6)

A norma dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per lo zucchero o l’isoglucosio fuori quota sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. I produttori che presentano domande di titoli al termine della campagna di commercializzazione dovrebbero poter disporre di un tempo sufficiente per riuscire ad esportare la loro produzione. A tal fine occorre modificare il periodo di validità dei titoli di esportazione fissandone la scadenza al termine del quinto mese successivo alla data del rilascio. Tenuto conto del fatto che queste nuove disposizioni sono pubblicate successivamente all’inizio della campagna di commercializzazione 2009/2010, occorre stabilire norme specifiche per i titoli di esportazione rilasciati nel corso di tale campagna.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:

1)

al capo II bis sono aggiunti i seguenti articoli 4 quinquies e 4 sexies:

«Articolo 4 quinquies

Equivalenza

Lo zucchero o l’isoglucosio prodotti sotto quota possono essere utilizzati come un equivalente della produzione fuori quota. Quando la produzione sotto quota è utilizzata come un equivalente della produzione fuori quota, essa può essere esportata conformemente alle norme previste all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4). Questo meccanismo di equivalenza si applica anche qualora i produttori di zucchero o di isoglucosio sotto quota o fuori quota siano situati in Stati membri diversi.

Articolo 4 sexies

Anno di produzione

Lo zucchero o l’isoglucosio esportati nell’ambito di titoli rilasciati entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 61, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere prodotti nel corso di una campagna di commercializzazione diversa da quella a cui si riferisce il titolo di esportazione.

2)

all’articolo 7 ter, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.

4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto di ciascuna domanda di titolo di esportazione non deve superare 50 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l’isoglucosio.»;

3)

l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota

In deroga alle disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono validi come segue:

a)

i titoli rilasciati tra il 1o ottobre 2009 e il 31 marzo 2010 sono validi fino al 30 settembre 2010;

b)

i titoli rilasciati a partire dal 1o aprile 2010 sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell′1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;