6.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2009 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 733/2008 del 15 luglio 2008 (1), versione codificata dell’abrogato regolamento (CEE) n. 737/90, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (2), ha fissato le tolleranze massime di radioattività per i prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all’alimentazione umana, che devono essere rispettate per quanto concerne le importazioni e riguardo alle quali gli Stati membri devono effettuare controlli. Tuttavia il regolamento (CE) n. 733/2008 scade il 31 marzo 2010.

(2)

La contaminazione da cesio radioattivo di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall’incidente di Cernobil è tuttora superiore alle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008.

(3)

È scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio-137 a seguito dell’incidente di Cernobil, per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive, è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a trent’anni.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente:

«Esso cessa di produrre effetti:

1)

il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all’alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;

2)

al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM


(1)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.