30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/51 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2009 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2009
recante centoquindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 22 ottobre 2009 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare quattro persone giuridiche, gruppi o entità dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Karel KOVANDA
Direttore generale facente funzioni per le relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono depennate dall’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
1. |
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau (Bahamas). |
2. |
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svezia. |
3. |
Barakaat International Foundation. Indirizzo: (a) Box 4036, Spånga, Stoccolma, Svezia; (b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Svezia. |
4. |
Nada Management Organisation SA (alias Al Taqwa Management Organisation SA). Indirizzo: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera. Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. |