31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione annuale di statistiche sulla società dell’informazione di cui al regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è limitata a un massimo di cinque anni di riferimento dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e terminerà nel 2009. A livello europeo sussiste tuttavia la necessità di disporre annualmente di informazioni statistiche coerenti sul settore della società dell’informazione.

(2)

Il Consiglio europeo di marzo 2005 ha sottolineato l’importanza di sviluppare una società dell’informazione pienamente inclusiva, basata sull’uso generalizzato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nei servizi pubblici, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle famiglie.

(3)

Il Consiglio europeo di marzo 2006 ha riconosciuto l’importanza cruciale di un uso più produttivo delle TIC nelle imprese e nelle organizzazioni amministrative e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare energicamente la nuova strategia i2010. Questa strategia promuove un’economia digitale aperta e competitiva e individua le TIC quale elemento propulsore dell’integrazione e del miglioramento della qualità della vita. Essa è considerata un elemento chiave del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione.

(4)

Nell’aprile 2006 il gruppo di alto livello i2010, istituito dalla decisione 2006/215/CE della Commissione (3), ha approvato il quadro di analisi comparativa i2010 che stabilisce un elenco di indicatori chiave finalizzati all’analisi comparativa dello sviluppo della società europea dell’informazione come definito nella strategia i2010.

(5)

La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (4), contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, a promuovere il progresso della società della conoscenza e a favorire uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. Tale decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche in vari settori. Il programma quadro istituito da tale decisione promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.

(6)

La dichiarazione ministeriale sull’e-inclusione, adottata a Riga l’11 giugno 2006, sottolinea l’importanza di una società dell’informazione inclusiva. Essa definisce il quadro di riferimento per una politica globale sull’e-inclusione che affronti questioni relative ai temi dell’invecchiamento della società, del divario geografico digitale, dell’accessibilità, delle conoscenze e competenze digitali, della diversità culturale e dei servizi pubblici on line inclusivi. Essa invita la Commissione a sostenere la raccolta e l’analisi comparativa di elementi di prova all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

(7)

Gli indicatori per l’analisi comparativa dello sviluppo della società dell’informazione come indicato nelle strategie politiche della Comunità, quale il quadro di analisi comparativa i2010 della strategia i2010 e i suoi ulteriori sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, dovrebbero basarsi su informazioni statistiche coerenti.

(8)

La modifica del regolamento (CE) n. 808/2004 dovrebbe tener conto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe accrescere gli oneri a carico dei rispondenti e delle autorità statistiche nazionali, misurati in base al numero di variabili obbligatorie o alla durata dell’intervista, relativamente alla raccolta e alla trasmissione di statistiche armonizzate rispetto alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 808/2004.

(11)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (6), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l’analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l’innovazione nelle imprese e la società europea dell’informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l’analisi della società dell’informazione.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati

1.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d’esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (7) riguardante la trasmissione di dati riservati.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.

3.   Il capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati.

3)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Qualità statistica e relazioni

1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.

2.   Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati.»;

4)

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

(3)  GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74.

(4)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(6)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(7)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Modulo 1: Imprese e società dell’informazione

1)   Obiettivi

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell’informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l’ambito di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni dei dati da fornire, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2)   Ambito di osservazione

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 2).

Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.

3)   Durata e periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell’ambito delle misure di esecuzione di cui all’articolo 8.

4)   Tematiche trattate

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,

impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,

commercio elettronico,

processi di e-business e aspetti organizzativi,

uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),

competenza in materia di TIC nell’unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC,

ostacoli all’utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business,

spese e investimenti in TIC,

sicurezza e fiducia nelle TIC,

utilizzo delle TIC e loro impatto sull’ambiente (TIC verdi),

accesso a e uso di Internet e di altre tecnologie in rete per collegare oggetti e dispositivi («Internet degli oggetti»),

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5)   Suddivisioni dei dati da fornire

Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco, tenendo conto della natura delle unità statistiche, della qualità prevista dei dati statistici e delle dimensioni complessive del campionamento. Le suddivisioni saranno concordate nell’ambito delle misure d’esecuzione:

per classe dimensionale di impresa,

per sezione NACE,

per regione: le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

6)   Tipo di dati da fornire

Gli Stati membri trasmetteranno dati aggregati alla Commissione (Eurostat).

7)   Progetti pilota e di fattibilità

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione alla raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

ALLEGATO II

Modulo 2: Individui, famiglie e società dell’informazione

1)   Obiettivi

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell’informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l’ambito di applicazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le caratteristiche socio-economiche di base dei dati, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2)   Ambito di applicazione

Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.

3)   Durata e periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell’ambito delle misure di esecuzione di cui all’articolo 8.

4)   Tematiche trattate

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie,

utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,

sicurezza e fiducia nelle TIC,

competenze e abilità in materia di TIC,

ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet,

effetti dell’utilizzo delle TIC percepiti dagli individui e/o dalle famiglie,

uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),

accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5)   Caratteristiche socioeconomiche di base dei dati

Non tutte le caratteristiche di base saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell’ambito delle misure d’esecuzione:

a)

per le statistiche fornite concernenti le famiglie:

per tipo di famiglia,

per classe di reddito,

per regione;

b)

per le statistiche fornite concernenti gli individui:

per gruppo di età,

per sesso,

per livello d’istruzione,

per situazione occupazionale,

per stato civile di fatto,

per paese di nascita, cittadinanza,

per regione.

6)   Tipo di dati da fornire

Gli Stati membri trasmetteranno registri di dati individuali alla Commissione (Eurostat) ma tali registri non consentiranno l’identificazione diretta delle unità statistiche in questione.

7)   Progetti pilota e di fattibilità

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali studi valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

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