26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/1


REGOLAMENTO (CE) N. 880/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2009

concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2009/718/CE, del 7 settembre 2009 (2), relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

Conformemente all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (3), le raffinerie a tempo pieno nella Comunità godono di un accesso privilegiato allo zucchero destinato alla raffinazione durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione 2009/2010, ovvero dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009. Ove il presente regolamento fosse applicato in data posteriore al 1o ottobre 2009 e al fine di garantire la priorità delle raffinerie a tempo pieno nella campagna di commercializzazione 2009/2010, l’inizio del periodo di tre mesi dovrebbe essere posticipato al primo giorno d’applicazione del presente regolamento.

(4)

È pertanto opportuno modificare e integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato I, terza parte, sezione III, allegato 7, del regolamento (CEE) n. 2658/87, denominato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire», i contingenti con i numeri d’ordine 10, 14, 28, 31, 101 e 103 sono sostituiti dai contingenti con gli stessi numeri d’ordine figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contingenti con i numeri d’ordine 101 e 103 di cui all’allegato del presente regolamento, il periodo di tre mesi per la campagna di commercializzazione 2009/2010 inizia dal 1o ottobre 2009, oppure dal primo giorno di applicazione del presente regolamento, se in data posteriore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o ottobre 2009.

Tuttavia, se la lettera firmata dal Brasile menzionata nell’accordo in forma di scambio di lettere approvato con decisione 2009/718/CE non è ricevuta prima di tale data, la Commissione pubblica a tal riguardo un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. In tal caso, il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modalità che la Commissione dovrà adottare per l’attuazione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1 del presente regolamento a norma dell’articolo 2 della decisione 2009/718/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

All’allegato I, terza parte, sezione III, allegato 7, del regolamento (CEE) n. 2658/87, denominato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire», i contingenti con i numeri d’ordine 10, 14, 28, 31, 101 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

«Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Contingente (quantità)

Aliquota del dazio (%)

Altri termini e condizioni

1

2

3

4

5

6

10

0201 30 00,

0202 30 90,

0206 10 95,

0206 29 91

Carni disossate di animale della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria ‘B’ con spessore di grasso ‘2’ o ‘3’, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”

10 000 t

20

Paese fornitore: Brasile

14

0202 20 30

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti “compensati” presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti “crop”, “chuck and blade” e “brisket”

Altre

Pezzi detti “onglets” e “hampes” congelati

63 703 t

(peso non disossato)

20 (1)

20 + 994,5 EUR/1 000 kg/NET (2)

20 (1)

20 + 1 554,3 EUR/1 000 kg/NET (2)

20 (1)

20 + 1 554,3 EUR/1 000 kg/NET (2)

20 (1)

20 + 2 138,4 EUR/1 000 kg/NET (2)

20 (1)

20 + 2 138,4 EUR/1 000 kg/NET (2)

Carni destinate alla trasformazione

La quantità, conformemente alle disposizioni comunitarie, può essere convertita in equivalente di carne di “alta qualità”

28

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Pezzi di galli o di galline congelati

 

Disossati

 

Petti e loro pezzi

 

Altri

18 000 t

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

Brasile 9 600 t

Thailandia 5 100 t

Altri 3 300 t

31

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati

 

Disossati

 

Metà o quarti

 

Altri

7 485 t

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

Brasile 4 300 t

Altri 3 185 t

103

1701 11 10

Zucchero di canna greggio, destinato a essere raffinato

310 124 t

9,8 EUR/100 kg/NET (3)

Assegnazione al Brasile

101

1701 11 10

Zucchero di canna greggio, destinato a essere raffinato

336 876 t

9,8 EUR/100 kg/NET (4)

Cfr. altresì la nota complementare 2 del capitolo 17»


(1)  Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina

(2)  Per carni destinate all’industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente

(3)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

(4)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %