22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/21


REGOLAMENTO (CE) N. 868/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 748/2008 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 e il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione (2), dispone che i certificati di autenticità delle carni provenienti dall’Argentina siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L’elenco degli organismi argentini abilitati a rilasciare detti certificati figura nell’allegato III di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (3), dispone che i certificati di autenticità siano rilasciati prima che le carni bovine possano essere importate nella Comunità. L’elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare detti certificati figura nell’allegato II di tale regolamento.

(3)

L’Argentina ha cambiato la denominazione dell’organismo abilitato al rilascio dei certificati di autenticità a norma dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.

(4)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008.

(5)

Per evitare che la denominazione dell’organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell’organismo indicato nei rispettivi elenchi dei regolamenti (CE) n. 748/2008 e (CE) n. 810/2008, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 22 luglio 2009, data in cui l’Argentina ha notificato alla Commissione la nuova denominazione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Organismo dell’Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

per i pezzi detti “hampes” dell’Argentina di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

per le carni originarie dell’Argentina, conformi alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a).»