19.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/6


REGOLAMENTO (CE) N. 860/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2009

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di settembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione Cariforum e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per il 2009, il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario annuo di importazione di 250 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati appartenenti alla regione Cariforum (numero d'ordine 09.4220), di un contingente tariffario di importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e di un contingente tariffario di importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190).

(2)

Il sottoperiodo del mese di settembre è il terzo sottoperiodo per questi contingenti, contemplati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4220 – 09.4189 – 09.4190, le domande presentate nei primi sette giorni del mese di settembre 2009, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile.

(4)

Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 – 09.4190 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007

Origine/Prodotto

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2009

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2009 (in kg)

Stati facenti parte della regione Cariforum [articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1529/2007]

09.4220

 (1)

 

codici NC 1006, ad eccezione del codice NC 1006 10 10

 

 

 

PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007]

 

 

 

codice NC 1006

 

 

 

a)

Antille olandesi e Aruba:

09.4189

 (1)

21 351 500

b)

PTOM meno sviluppati:

09.4190

 (2)

10 000 000


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o pari ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.