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28.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 780/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2009
che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (R.A.A.)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma,
visto il parere del comitato di esperti istituito a norma del paragrafo 2 di detti articoli,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissano le condizioni per la concessione di una indennità di disoccupazione rispettivamente all'ex agente temporaneo e all'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione delle Comunità europee. |
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(2) |
Le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 di detti articoli devono essere stabilite dalla Commissione. |
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(3) |
È opportuno assicurare che l'ex agente temporaneo o contrattuale adempia agli obblighi stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del luogo in cui è residente, come se fosse titolare di prestazioni di disoccupazione in virtù di tale legislazione. |
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(4) |
L'obiettivo di una semplificazione delle procedure va perseguito sia nelle relazioni tra gli aventi diritto e i servizi amministrativi, sia nelle relazioni tra i servizi nazionali e comunitari. |
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(5) |
Una più efficace collaborazione tra la Commissione e i servizi nazionali competenti in materia di occupazione e di disoccupazione può essere ottenuta in particolare attraverso lo scambio elettronico di dati, segnatamente nel quadro del progetto EESSI (scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito R.A.A.), l'ex agente temporaneo o contrattuale di tali Comunità che si trovi nelle condizioni definite al paragrafo 1 di detti articoli è tenuto a espletare le seguenti formalità:
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1) |
presentare all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, entro un termine di otto giorni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso tale istituzione, una dichiarazione in cui precisa:
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2) |
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3) |
al momento dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), presentare l'attestato, messo a sua disposizione dall'istituzione delle Comunità a cui apparteneva, ai servizi di collocamento di cui sopra, i quali completano senza indugio tale attestato o quanto meno la sezione certificante l'iscrizione dell'interessato in qualità di disoccupato; l'attestato, il cui modello è allegato al presente regolamento, può essere sostituito da una comunicazione semplificata, trasmessa per esempio per via elettronica sulla base di un accordo tra la Commissione, in rappresentanza di tutte le istituzioni delle Comunità, e i servizi nazionali in questione; |
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4) |
trasmettere immediatamente l'attestato compilato all'istituzione delle Comunità a cui apparteneva; |
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5) |
adempiere agli obblighi e sottoporsi ai controlli, stabiliti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del suo luogo di residenza, che incombono ai disoccupati e ai beneficiari di prestazioni di disoccupazione o altre prestazioni di natura simile; |
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6) |
e
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Articolo 2
L'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a comunicare immediatamente all'istituzione a cui apparteneva e alla Commissione ogni modifica della sua situazione o di quella dei componenti della sua famiglia che incida sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A.
Articolo 3
Anche se ha perduto ogni diritto alle prestazioni nazionali in virtù della legislazione nazionale applicabile, l'ex agente temporaneo o contrattuale è tenuto a continuare ad adempiere agli obblighi e a sottoporsi ai controlli che incombono ai beneficiari di tali prestazioni per continuare ad avere diritto all'indennità di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 96, paragrafo 2, terzo comma, del R.A.A. Analogamente i servizi competenti del suo luogo di residenza sono tenuti a continuare a imporgli tali obblighi e tali controlli.
Articolo 4
Ogni volta che, dopo aver adempiuto alle formalità di cui all'articolo 1 in uno Stato membro, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro durante il periodo di concessione dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 4, del R.A.A., l'ex agente temporaneo o contrattuale deve iscriversi come disoccupato nel paese di nuova residenza al più tardi entro un termine di trenta giorni ed espletare tutte le formalità elencate nell'articolo 1.
Articolo 5
Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (2) è abrogato.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1) e, da ultimo, dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).