25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/1


REGOLAMENTO (CE) N. 768/2009 DEL CONSIGLIO

del 17 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1890/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l’altro, del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), e in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1890/2005 del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l’altro, del Vietnam. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

2.   Domanda di riesame

(2)

Una domanda di riesame intermedio parziale («il presente riesame») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da Header Plan Co. Ltd, un produttore esportatore vietnamita di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile («il richiedente» o «HPV»). La domanda si limitava all’esame del dumping concernente il richiedente.

(3)

Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. Il richiedente ha in particolare fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e per il trattamento individuale. Inoltre, in assenza di vendite sul mercato interno, un confronto tra i suoi costi di produzione e i prezzi all’esportazione nella Comunità lasciava apparire un margine di dumping notevolmente più basso rispetto all’attuale livello della misura.

3.   Inchiesta

(4)

Il 13 agosto 2008, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(5)

Il riesame ha riguardato soltanto il dumping in relazione al richiedente. L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(6)

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione di produttori comunitari dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell’avviso di apertura.

(7)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(8)

Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato al richiedente un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI) e un questionario e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle sue società collegate:

Header Plan Co. Ltd («Header Plan»), Binh Hoa County, Vietnam,

Header Plan Inc, Taipei, Taiwan.

(10)

Per poter stabilire, se necessario, alcuni elementi (spese generali, amministrative e di vendita e margine di profitto) del valore normale, come precisato ai considerando da 22 a 25, visite di verifica per stabilire tali elementi sulla base dei dati relativi a un altro paese, in questo caso Taiwan, hanno avuto luogo presso le sedi delle seguenti società:

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Taoyuan,

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso che è stato oggetto dell’inchiesta iniziale, vale a dire taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile («il prodotto in esame»). È attualmente classificabile ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. Esistono molti tipi di elementi di fissaggio (i più comuni sono i bulloni e le viti), ciascuno dei quali è definito in funzione delle sue caratteristiche fisiche e tecniche specifiche e della qualità dell’acciaio inossidabile con cui è fabbricato.

2.   Prodotto simile

(12)

L’inchiesta ha dimostrato che il richiedente non ha venduto il prodotto in esame sul mercato interno vietnamita e che gli elementi di fissaggio prodotti e venduti sul mercato interno di Taiwan e quelli esportati verso la Comunità dal Vietnam hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e gli stessi usi. Di conseguenza, si è concluso che sono tutti prodotti simili nel senso dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame era limitato alla determinazione del dumping per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità.

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(13)

Nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie del Vietnam, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 del regolamento di base per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

(14)

Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che le imprese richiedenti devono dimostrare di rispettare:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze di mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato,

iI documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(15)

Il richiedente ha chiesto che gli fosse riconosciuto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha presentato il modulo di domanda previsto per i produttori esportatori. La Commissione ha raccolto e verificato presso la sede del richiedente tutte le informazioni riportate nella domanda e considerate necessarie.

(16)

La presente inchiesta ha dimostrato che la situazione del richiedente è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. È risultato che il richiedente soddisfa ora tutti e cinque i criteri per il TEM. In particolare, le ragioni per le quali il TEM era stato rifiutato nell’inchiesta iniziale sono apparse non più valide e non sono emerse altre circostanze che impongano di respingere la domanda di TEM. Pertanto, sentito il comitato consultivo, al richiedente è stato concesso il TEM.

(17)

Il richiedente e l’industria comunitaria hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni sulle risultanze di cui sopra.

(18)

L’industria comunitaria ha contestato queste conclusioni, sostenendo che esisterebbe un rischio di elusione delle misure, in quanto le esportazioni da Taiwan potrebbero essere fatte transitare dal Vietnam.

(19)

Va osservato in primo luogo che non vi è correlazione tra la concessione del TEM al richiedente e l’eventualità di un’elusione delle misure, dato che questa sarebbe possibile anche nel caso in cui al richiedente non fosse concesso il TEM. In secondo luogo, l’industria comunitaria non ha addotto alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni. Infine, si sottolinea che l’industria comunitaria non ha contestato le conclusioni di cui sopra, ossia la conformità del richiedente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che sono i soli criteri che consentono di determinare se la società soddisfa le condizioni richieste per la concessione del TEM. Gli argomenti dell’industria comunitaria sono stati perciò respinti.

2.   Dumping

2.1.   Valore normale

(20)

Il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno del Vietnam. Quando i prezzi sul mercato interno non possono essere utilizzati per stabilire il valore normale, è necessario ricorrere a un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato con il seguente metodo un valore normale costruito.

(21)

Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione un congruo importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto.

(22)

Poiché il richiedente non ha effettuato vendite sul mercato interno del prodotto in esame o della stessa categoria di prodotti, ed essendo stata l’inchiesta limitata a una società, non è stato possibile determinare le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto con i metodi di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento di base. Si è dovuto dunque far ricorso a un altro metodo appropriato, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base.

(23)

Nel caso in cui alla società fosse concesso il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato (TEM), era previsto al punto 5, lettera d) dell’avviso di apertura di utilizzare anche conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire elementi di costo o di prezzo necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili o non reperibili in Vietnam. È stato ritenuto ragionevole utilizzare le spese generali, amministrative e di vendita e i margini di profitto di produttori esportatori del prodotto simile in un altro paese, in questo caso Taiwan, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base.

(24)

Le vendite sul mercato interno dei produttori di Taiwan sono risultate essere avvenute nel corso di normali operazioni commerciali. Di conseguenza, le SGAV e i margini di profitto sono stati calcolati in base alla loro quota rispetto al fatturato totale per ciascun tipo di prodotto.

(25)

La media ponderata delle SGAV e dei margini di profitto delle società di Taiwan è stata addizionata ai costi di fabbricazione del richiedente per stabilire il valore normale costruito.

2.2.   Prezzo all’esportazione

(26)

Tutte le vendite del prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo dell’inchiesta sono state effettuate da una società collegata di Taiwan. I prezzi all’esportazione sono stati stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ossia i prezzi realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nella Comunità nel PIR.

2.3.   Confronto

(27)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(28)

Al fine di procedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, imballaggio, credito, spese bancarie, commissioni, sconti e assicurazione, se del caso, e in base a prove verificate. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

2.4.   Margine di dumping

(29)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(30)

Il confronto descritto in precedenza ha messo in evidenza l’assenza di pratiche di dumping.

3.   Carattere duraturo delle Circostanze osservate Durante il pir

(31)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell’attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.

(32)

Va prima di tutto osservato che il richiedente è stato in grado di dimostrare che doveva essergli concesso il TEM e aveva quindi diritto a un margine di dumping individuale. Nulla ha lasciato supporre che questa situazione potesse cambiare nel prossimo futuro.

(33)

Non si sono osservate differenze di rilievo nel prezzo del prodotto in esame praticato nella Comunità e nei paesi terzi e l’andamento è stato lo stesso tra il 2005 e il PI.

(34)

Dall’inchiesta è emerso che è improbabile che il comportamento del richiedente, comprese le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame, possa cambiare nel prossimo futuro in misura tale da incidere sulle conclusioni del riesame medesimo. Ciò porta quindi a concludere che i mutamenti in questione abbiano un carattere duraturo e che siano quindi durature le conclusioni del riesame.

D.   MODIFICA DELLE MISURE

(35)

Poiché non è stato accertato alcun dumping e poiché il mutamento delle circostanze appare di carattere duraturo, si considera che non sia necessario mantenere le misure istituite sulle importazioni dal richiedente per compensare il dumping. Pertanto, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1890/2005 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari del Vietnam devono essere abrogate per quanto riguarda la società HPV, modificando in tal senso detto regolamento.

(36)

Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni sulla base dei quali si intendeva proporre l’abrogazione delle misure. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La parte della tabella dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1890/2005 concernente il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari del Vietnam è sostituita dalla seguente:

Paese

Produttore esportatore

Aliquota del dazio

(%)

Codice addizionale TARIC

«Vietnam

Header Plan Co. Ltd

0

A958

Tutte le altre società

7,7

A999»

2.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 agosto 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

(3)  GU C 206 del 13.8.2008, pag. 12.