14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/3


REGOLAMENTO (CE) N. 742/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (2) reca le modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo.

(2)

In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996 la Comunità si è impegnata a mettere in atto contingenti per 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da una parte, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altra nonché, qualora fosse necessario, ad indire gare a tariffa ridotta.

(3)

È opportuno chiarire che per la messa in atto di detti contingenti non è necessario indire una gara.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1296/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1296/2008, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono considerati come aperti dal 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, due contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di, rispettivamente, 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   È considerato come aperto dal 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.