30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/3


REGOLAMENTO (CE) N. 687/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 877/2008 (2), (CE) n. 878/2008 (3) e (CE) n. 879/2008 (4) hanno aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario, per la rivendita per uso industriale e per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese.

(2)

Il quantitativo massimo totale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento disponibile per la rivendita era pari a 345 539 tonnellate. Dopo la rivendita a seguito delle gare tenutesi dal 1o ottobre 2008, erano rimaste invendute 34 081 tonnellate di zucchero.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (5), stabiliva il ritiro di 119 687 tonnellate di zucchero dalle scorte d’intervento della Comunità per la distribuzione a favore degli indigenti.

(4)

Per quanto riguarda il piano di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti per il 2010, i quantitativi totali di zucchero richiesti dagli Stati membri superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno riservare tutte le scorte d’intervento rimanenti e chiudere le gare permanenti per la rivendita di zucchero proveniente dalle scorte di intervento.

(5)

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 3.

(3)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 8.

(4)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 13.

(5)  GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.