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29.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 680/2009 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio (2), che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 (3), ha istituito misure restrittive supplementari a norma della posizione comune 2008/652/PESC, e in particolare un obbligo di notifica preventiva riguardo a talune spedizioni da e per l’Iran. |
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(2) |
Per motivi tecnici sono state previste deroghe alle norme per l’attuazione di tale obbligo di notifica preventiva durante un periodo transitorio. Poiché la complessità delle modalità d’esecuzione di questa misura ha causato ritardi imprevisti nella sua attuazione, è opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 423/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il quarto e quinto comma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 423/2007 sono sostituiti dal testo seguente:
«Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo possono essere presentati in forma scritta tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie.
A decorrere dal 1o gennaio 2011 i richiesti elementi aggiuntivi di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 58.