28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/7


REGOLAMENTO (CE) N. 677/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito le modalità specifiche per l’esecuzione delle gare.

(3)

In considerazione delle condizioni del mercato in Portogallo, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco affinché il contingente di importazione sia completamente utilizzato.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l’importazione di granturco in Portogallo.

2.   Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

La gara rimane aperta fino al 17 dicembre 2009. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

Articolo 3

La validità dei titoli d’importazione rilasciati nell’ambito della presente gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.