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20.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/27 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 31 luglio 2009 )
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1) |
A pagina 14, articolo 20, terzo e quarto comma |
anziché:
«L’articolo 13, paragrafo 15, e l’articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), punto 1, lettera b), punti iii) e iv), punto 2, lettera c), punto 3, lettera a), punto iii), punto 3, lettera b), punto iii), punto 3, lettera c), punto iii), punto 3, lettera d), punto iii), punto 3, lettera e), punto iii), e punto 3, lettera f), punto i), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.
Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.»,
leggi:
«L’articolo 13, paragrafo 15, e l’articolo 14 nonché il punto 1, lettera a), punto iii), il punto 1, lettera b), punti iii) e iv), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettera a), punto iii), il punto 3, lettera b), punto iii), il punto 3, lettera c), punto iii), il punto 3, lettera d), punto iii), il punto 3, lettera e), punto iii), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009.
Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto i), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014.»;
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2) |
a pagina 17, allegato II, parte B, frase che segue la tabella 2 |
anziché:
«Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»,
leggi:
«Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.»