17.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 626/2009 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
A seguito di un’inchiesta («l’inchiesta originaria»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. |
1.1. Apertura di un riesame intermedio
(2) |
Su richiesta di Hindustan Electro Graphite Limited («HEG» o «la società»), un produttore esportatore indiano soggetto alle misure antidumping in vigore, è stato aperto un riesame intermedio parziale del citato regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(3) |
L’esame intermedio parziale è stato aperto sulla base di elementi di prova, a prima vista sufficienti, forniti dalla società, da cui risulta che, per quanto riguarda la società stessa, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo. |
(4) |
L’argomento addotto nella domanda di riesame è che il costo di produzione del prodotto in esame è diminuito rispetto all’inchiesta originaria in conseguenza della maggiore efficienza della produzione e che la società ha potuto aumentare sensibilmente i prezzi delle esportazioni. Secondo la società, pertanto, per controbilanciare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basato sul livello di dumping precedentemente stabilito. |
(5) |
La Commissione, avendo concluso, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (3) e avviato un’inchiesta di portata limitata all’analisi del dumping. |
1.2. Parti interessate dall’inchiesta
(6) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame HEG, i rappresentanti del paese esportatore e l’industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
(7) |
La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede di HEG, in Bhopal, India. |
1.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
(8) |
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(9) |
Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso dell’inchiesta originaria: elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell’India. |
2.2. Prodotto simile
(10) |
Dal riesame è risultato che i sistemi di elettrodi di grafite prodotti da HEG e venduti sul mercato interno indiano sono simili a quelli esportati nella Comunità e potevano quindi essere considerati prodotto simile al prodotto in esame. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
(11) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse almeno pari al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l’esportazione verso la Comunità. Le vendite sul mercato interno di HEG sono risultate rappresentative durante il periodo dell’inchiesta. |
(12) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotti venduti sul mercato interno da tale società che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. |
(13) |
Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto venduto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era almeno pari al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità. |
(14) |
In seguito, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di sistema di elettrodi di grafite effettuate in quantità rappresentative potevano essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata determinata la proporzione di vendite interne redditizie ad acquirenti indipendenti realizzate per ciascun tipo di prodotto esportato nel corso del periodo dell’inchiesta. |
(15) |
Per le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di sistema di elettrodi di grafite in quantità rappresentative redditizie per più dell’80 % in volume, il valore normale è stato quindi calcolato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per tutte le transazioni durante il periodo dell’inchiesta. |
(16) |
Per tutti gli altri tipi esportati, venduti anche sul mercato interno, per i quali le vendite redditizie erano inferiori all’80 % in volume, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo di vendita sul mercato interno delle transazioni redditizie durante il periodo dell’inchiesta. |
(17) |
Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha invece calcolato con il seguente metodo un valore normale costruito. |
(18) |
Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione dei tipi esportati un congruo importo per spese generali, amministrative e di vendita («spese GAV») e un congruo margine di profitto. |
(19) |
In tutti i casi, le spese GAV e il margine di profitto sono stati determinati secondo il metodo esposto nell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha esaminato se le spese GAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno costituivano dati attendibili e in questo caso ha determinato che erano adeguati per costruire il valore normale. |
3.2. Prezzo all’esportazione
(20) |
Poiché tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate da HEG ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame nel corso del PIR, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3. Confronto
(21) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti fattori: sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, costi del credito, e oneri all’importazione. |
3.4. Margine di dumping
(22) |
Come disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
(23) |
Il margine di dumping di HEG, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato minimo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
4. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
(24) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato altresì verificato se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. |
(25) |
Mentre il costo di produzione della società non è diminuito in misura significativa rispetto all’inchiesta originaria, il prezzo all’esportazione del prodotto in esame è aumentato notevolmente durante il PIR; non sono quindi più valide le conclusioni dell’inchiesta originaria relative al dumping. |
(26) |
Gli ultimi dati disponibili relativi al periodo successivo al PIR indicano che i prezzi delle importazioni da HEG si sono mantenuti elevati e stabili e confermano quindi che la società ha continuato a non praticare dumping dopo il PIR. |
(27) |
È stato inoltre accertato che, durante il PIR, le esportazioni di HEG verso mercati non UE sono state effettuate a prezzi superiori a quelli praticati sul mercato interno indiano. |
(28) |
Date queste circostanze, le conclusioni raggiunte per quanto riguarda il PIR possono essere considerate di carattere duraturo. |
5. MISURE ANTIDUMPING
(29) |
Come indicato, il livello del dumping praticato da HEG durante il PIR è risultato irrilevante. Si noti tuttavia che, mentre il margine di dumping stabilito per la società interessata nell’inchiesta originaria era del 22,4 %, il dazio antidumping attualmente in vigore nei riguardi di questa società è dello 0 % (4). Questo è dovuto al fatto che sono in vigore dazi compensativi paralleli sulle importazioni del prodotto in esame. In queste circostanze la constatazione di un dumping minimo non ha alcuna incidenza immediata sul livello delle misure attualmente in vigore (5). |
6. INFORMAZIONE DELLE PARTI
(30) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti, delle considerazioni e delle constatazioni essenziali dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India, aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica del livello del dazio antidumping in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.
(3) GU C 164 del 27.6.2008, pag. 15.
(4) Cfr. considerando 30 del regolamento (CE) n. 1629/2004.
(5) GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.