15.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/25


REGOLAMENTO (CE) N. 620/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2009

recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (2) apre un contingente tariffario autonomo su base pluriennale per l’importazione di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, il contingente tariffario deve essere gestito dalla Commissione in conformità dell’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto adottare le modalità di gestione di tale contingente.

(2)

È opportuno che il contingente sia gestito mediante titoli di importazione. Occorre pertanto stabilire le modalità di presentazione delle domande nonché le informazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli. Ove necessario, è possibile derogare a tal fine a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3) e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) stabilisce le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati per il contingente di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(4)

Per garantire un flusso regolare di importazioni è opportuno suddividere ciascun periodo contingentale di importazione in più sottoperiodi.

(5)

È opportuno subordinare l’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall’organismo competente del paese terzo esportatore. Il rilascio di tali certificati di autenticità serve a garantire che i prodotti importati possiedano i requisiti stabiliti nel presente regolamento per le carni bovine di alta qualità. Occorre definire il modello dei certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego. È opportuno che i certificati siano rilasciati da un organismo emittente del paese terzo che offra tutte le garanzie necessarie per il corretto funzionamento del regime di cui trattasi.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 617/2009, il contingente tariffario di importazione è aperto dal 1o agosto 2009. Anche il presente regolamento deve essere pertanto applicato a decorrere da tale data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito «il contingente tariffario»).

2.   Il presente regolamento si applica alle carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I.

Ai fini del presente regolamento, per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

3.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 2

Gestione del contingente tariffario

1.   Il contingente tariffario è gestito secondo il metodo dell’esame simultaneo di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1301/2006.

2.   L’aliquota del dazio all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 617/2009, è indicata nella casella 24 della domanda di titolo di importazione e del titolo di importazione, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   L’anno contingentale di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 617/2009 è suddiviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. Il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale.

In deroga al primo comma, l’anno contingentale 2009-2010 è suddiviso in 10 sottoperiodi di un mese ciascuno, eccezion fatta per il primo sottoperiodo, che va dal 1o agosto 2009 al 30 settembre 2009. Il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un decimo del quantitativo totale.

Articolo 3

Domande di titoli di importazione

1.   Le domande di titoli sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

In deroga al primo comma, per l’anno contingentale 2009-2010 le domande di titoli per il primo sottoperiodo sono presentate nei primi quattro giorni del mese di agosto 2009.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande di titoli possono riguardare uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per ciascun codice NC o gruppo di codici NC. Tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

3.   Non oltre il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi globali oggetto di domande di titoli, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, suddivisi per paese di origine ed espressi in chilogrammi di peso del prodotto.

In deroga al primo comma, il termine ultimo per la comunicazione relativa al primo sottoperiodo dell’anno contingentale 2009-2010 è fissato al 7 agosto 2009.

4.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine.

Nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso è riportata una delle diciture di cui all’allegato II.

Articolo 4

Rilascio dei titoli di importazione

1.   I titoli sono rilasciati tra il ventitreesimo giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.

In deroga al primo comma, i titoli richiesti nel mese di agosto 2009 sono rilasciati dal 14 al 21 agosto 2009.

2.   Ciascun titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC o gruppo di codici NC.

Articolo 5

Validità dei titoli di importazione

I titoli sono validi tre mesi a partire dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

In deroga al primo comma, i titoli corrispondenti alle domande di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

Articolo 6

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;

b)

i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

i)

insieme alle comunicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento relative alle domande presentate per l’ultimo sottoperiodo dell’anno contingentale;

ii)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun anno contingentale, per quanto riguarda i quantitativi non ancora comunicati a norma del punto i).

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun anno contingentale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente anno contingentale di importazione.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

4.   Le comunicazioni sono trasmesse elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 7

Certificati di autenticità

1.   L’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità redatto secondo il modello riportato nell’allegato III.

2.   A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato I.

3.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’organismo emittente.

4.   Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.

5.   Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità.

6.   La validità del certificato di autenticità scade entro e non oltre il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 8

Organismi emittenti dei paesi terzi

1.   Ciascuno degli organismi emittenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3:

a)

è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore;

b)

si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.   Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo preposto al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 7;

b)

il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati da tale organismo;

c)

le procedure e i criteri seguiti dall’organismo emittente, per consentirle di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I.

Articolo 9

Comunicazioni relative ai paesi terzi

Ove siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, la Commissione pubblica il nome dell’organismo emittente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C», o con qualsiasi altro mezzo appropriato.

Articolo 10

Controlli in loco nei paesi terzi

La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(4)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Prescrizioni per i prodotti che rientrano nel contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 1

1)

I tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca.

2)

Alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto al punto 1 è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all’1,4 % del loro peso vivo.

3)

Le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l’altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo Longissimus dorsi, dell’ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo Longissimus dorsi.

4)

I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

5)

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «Carni bovine di alta qualità».


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 4

:

In bulgaro

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 620/2009)

:

In spagnolo

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 620/2009]

:

In ceco

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 620/2009)

:

In danese

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 620/2009)

:

In tedesco

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 620/2009)

:

In estone

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 620/2009)

:

In greco

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009]

:

In inglese

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 620/2009)

:

In francese

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 620/2009]

:

In italiano

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 620/2009]

:

In lettone

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 620/2009)

:

In lituano

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 620/2009)

:

In ungherese

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (620/2009/EK rendelet)

:

In maltese

:

Ċanga/vitella ta' kwalità għolja (Regolament (KE) Nru 620/2009)

:

In olandese

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 620/2009)

:

In polacco

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 620/2009)

:

In portoghese

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 620/2009]

:

In rumeno

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 620/2009]

:

In slovacco

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso [Nariadenie (ES) č. 620/2009]

:

In sloveno

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 620/2009)

:

In finlandese

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 620/2009)

:

In svedese

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 620/2009)


ALLEGATO III

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