9.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 591/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2009
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2009 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131). |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2009. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 26 giugno 2009 alle ore 13 fino al 3 luglio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. |
(4) |
È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 26 giugno 2009 alle ore 13 fino al 3 luglio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 4,394504 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.