2.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/13


REGOLAMENTO (CE) N. 577/2009 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 22 al 26 giugno 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 22 al 26 giugno 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per i numeri d’ordine 09.4331 e 09.4337 (2008-2009) e 09.4341 (luglio-settembre 2009).

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 22 al 26 giugno 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

Raggiunto

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna luglio-settembre 2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

75,1969

Raggiunto

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4315

India

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

0

Raggiunto

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4436

Repubblica dominicana

0

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 22.6.2009-26.6.2009

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

0

Raggiunto


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.