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26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 555/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione. |
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(2) |
L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame. |
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(3) |
La Germania e la Repubblica slovacca hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è modificato come segue:
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1) |
nella parte riguardante la Germania è soppressa la voce seguente:
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2) |
dopo la parte riguardante il Portogallo è aggiunta la voce seguente relativa alla Repubblica slovacca:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.