26.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/35 |
REGOLAMENTO (CE) n. 554/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2) (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 18 febbraio 2008. È stato approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri tramite decisione 2008/438/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3) ed è stato applicato provvisoriamente dal 1o gennaio 2007. |
(2) |
L’articolo 5 del protocollo e l’allegato VIII prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per taluni vini, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o gennaio 2007. |
(3) |
Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4). |
(4) |
Le suddivisioni TARIC per alcune sottovoci della nomenclatura combinata (NC) sono state modificate dal 1o luglio 2007. Le suddivisioni TARIC per tali codici NC della parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza. |
(5) |
Poiché il protocollo si applica dal 1o gennaio 2007, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.
(2) GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.
(3) GU L 155 del 13.6.2008, pag. 15.
(4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.
ALLEGATO
«PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente annuale (in hl) |
Dazio applicabile al contingente |
09.1558 |
ex 2204 10 19 |
98 (1) |
Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
49 000 (2) |
Esenzione |
ex 2204 10 99 |
98 (1) |
||||
2204 21 10 |
|
||||
ex 2204 21 79 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 80 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 84 |
59, 70 |
||||
ex 2204 21 85 |
79, 80 |
||||
ex 2204 21 94 |
20 |
||||
ex 2204 21 98 |
20 |
||||
ex 2204 21 99 |
10 |
||||
09.1559 |
2204 29 10 |
|
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
350 000 (3) |
Esenzione |
2204 29 65 |
|
||||
ex 2204 29 75 |
10 |
||||
2204 29 83 |
|
||||
ex 2204 29 84 |
20 |
||||
ex 2204 29 94 |
20 |
||||
ex 2204 29 98 |
20 |
||||
ex 2204 29 99 |
10 |
(1) Questa suddivisione TARIC si applica dal 1o luglio 2007.
(2) A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale aumenterà di 6 000 hl l’anno.
(3) A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale diminuirà di 6 000 hl l’anno.»