26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/32


REGOLAMENTO (CE) N. 553/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

relativo all'apertura di una gara specifica per la rivendita sul mercato comunitario di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008, detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti di questo settore (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, del 12 febbraio 2009, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento (2), prevede che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avvenga mediante gara e a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione (3), ha aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008, gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. Al fine di garantire agli allevatori ed all'industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi nei primi mesi della campagna 2008/2009, il suddetto regolamento è stato modificato per prevedere che possano essere presentate offerte per gare parziali fino al 17 dicembre 2008.

(3)

All'inizio della campagna di commercializzazione 2007/2008, le scorte d'intervento comunitarie ammontavano a 2,46 milioni di tonnellate di cui 2,23 milioni di tonnellate di granturco. Nel corso della suddetta campagna sono state effettuate vendite relativamente consistenti delle scorte d'intervento, in particolare di granturco, nell'ambito della gara disciplinata dal regolamento (CE) n. 712/2007.

(4)

Tuttavia, tenuto conto delle condizioni di mercato in vigore dalla metà di settembre 2008, in particolare in termini di prezzi, gli operatori non hanno più presentato offerte e, al 31 ottobre 2008, rimaneva una quantità di granturco d'intervento di circa 16 000 tonnellate. Tali vecchie scorte (in gran parte provenienti dai raccolti del 2004 e del 2005) saranno in concorrenza con il granturco comunitario del raccolto 2008, che è abbondante e i cui prezzi di vendita si collocavano già al 31 ottobre 2008 al di sotto del prezzo d'intervento. Considerata questa situazione, occorre rendere disponibile tale scorta per l'utilizzazione sul mercato interno.

(5)

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009 prevede che se si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali, nel corso di una campagna di commercializzazione, a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1 del suddetto articolo, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari. Il magazzinaggio di lunga durata del granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 detenuto dall'organismo d'intervento ungherese e i prezzi di mercato del granturco attualmente constatati in Ungheria costituiscono una circostanza particolare che giustifica l'apertura di una gara specifica per la vendita del granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 a prezzi che potrebbero essere inferiori al prezzo d'intervento.

(6)

Sul mercato comunitario, vengono peraltro constatate fluttuazioni rilevanti di prezzo. A motivo di questi divari, alcune partite aggiudicate potrebbero non essere ritirate dagli operatori beneficiari delle gare. La cauzione di 5 euro per tonnellata prevista all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 127/2009 non risulta dunque sufficiente a garantire tale ritiro. Per evitare tale situazione e per permettere l'efficace funzionamento della gara disciplinata dal presente regolamento, è opportuno aumentare tale cauzione per limitare i rischi.

(7)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(8)

Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione avvenga per via elettronica. Nella comunicazione dell'organismo d'intervento alla Commissione è inoltre importante garantire l'anonimato degli offerenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento ungherese procede alla vendita, tramite gara sul mercato interno della Comunità, di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 da esso stesso detenuto.

Articolo 2

1.   Le vendite di cui all'articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 127/2009.

2.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 127/2009, il prezzo di vendita minimo può essere inferiore al prezzo d'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile

3.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 euro per tonnellata.

Articolo 3

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 giugno 2009 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles):

15 luglio 2009,

5 e 26 agosto 2009,

9 e 23 settembre 2009,

14 e 28 ottobre 2009,

11 e 25 novembre 2009,

2 e 16 dicembre 2009.

2.   Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento ungherese:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Telefono: (36) 1219 62 60

Fax: (36) 1219 89 05

e-mail: ERTEKESITES@MVH.GOV.HU

sito web: www.mvh.gov.hu

Articolo 4

Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all'articolo 3, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modulo riportato all'allegato. L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

Articolo 5

1.   In conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 42 del 13.2.2009, pag. 3.

(3)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell'ambito della gara specifica per la rivendita sul mercato interno di granturco dei raccolti precedenti al raccolto della campagna 2007/2008 detenuto dall'organismo di intervento ungherese

Modello (1)

[Articolo 4 del regolamento (CE) n. 553/2009]

1

2

3

4

Numero d'ordine dell'offerente

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo d'offerta

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 

Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte riguardanti la stessa partita): … tonnellate.


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2)