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29.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 546/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 159, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (4) ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. |
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(2) |
Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008, la Commissione ha presentato, conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la sua prima relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha concluso che è opportuno rafforzare l’impatto del FEG sulla creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione per i lavoratori europei. |
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(3) |
I «Principi comuni di flessicurezza» approvati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 e la comunicazione della Commissione dal titolo «Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi» sottolineano l’obiettivo di promozione della costante capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli e a strategie di sviluppo delle competenze adeguate alle necessità dell’economia, ivi comprese, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza. |
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(4) |
Il 26 novembre 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su un piano europeo di ripresa economica basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Nell’ambito della risposta alla crisi è necessario rivedere le norme del FEG per prevedere una deroga al fine di estendere temporaneamente il campo d’applicazione del FEG e di permettergli di reagire più efficacemente. Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG in base alla presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica. |
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(5) |
Al fine di garantire un’applicazione trasparente dei criteri d’intervento, è opportuno introdurre una definizione dell’evento qualificabile come esubero. Per rendere più flessibili le condizioni di presentazione di una domanda da parte degli Stati membri e raggiungere meglio gli obiettivi di solidarietà, dovrebbe essere abbassata la soglia degli esuberi. |
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(6) |
Conformemente all’obiettivo del trattamento equo e non discriminatorio, tutti i lavoratori la cui collocazione in esubero può essere chiaramente collegata allo stesso evento dovrebbero poter beneficiare dell’insieme di servizi personalizzati per il quale è chiesto un contributo del FEG. |
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(7) |
L’assistenza tecnica prestata su iniziativa della Commissione dovrebbe essere utilizzata per facilitare l’intervento del FEG. |
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(8) |
Al fine di fornire un finanziamento supplementare del FEG durante il periodo della crisi finanziaria ed economica, è opportuno aumentare temporaneamente il tasso di cofinanziamento. |
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(9) |
Al fine di migliorare la qualità degli interventi e di prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire l’efficacia delle misure di reinserimento professionale dei lavoratori più vulnerabili, occorre estendere e precisare il periodo durante il quale le misure ammissibili al finanziamento devono essere eseguite. |
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(10) |
È opportuno rivedere il funzionamento del FEG mediante l’inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
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(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1927/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione che le domande soddisfino i criteri di cui all’articolo 2, lettere a), b) o c). Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG sulla base della presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica. Tale deroga si applica a tutte le domande presentate prima del 31 dicembre 2011.»; |
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2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Criteri di intervento Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell’Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
Ai fini del conteggio del numero di esuberi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), un esubero si considera avvenuto:
Per ogni impresa coinvolta gli Stati membri precisano nella domanda le modalità utilizzate per conteggiare gli esuberi stessi. |
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3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis Persone ammissibili Gli Stati membri possono prestare servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, fra i quali possono rientrare:
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4) |
all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
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6) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L’importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d). Per le domande presentate prima della data indicata all’articolo 1, paragrafo 1 bis, l’importo non può superare il 65 %.»; |
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7) |
all’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo: «Nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, costituiscono spese ammissibili per un contributo del FEG fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione, purché siano sostenuti in conformità delle normative nazionali, comprese le regole contabili.»; |
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8) |
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo Stato membro esegue tutte le misure ammissibili comprese nell’insieme coordinato di servizi personalizzati quanto prima possibile, e comunque entro ventiquattro mesi dalla data della domanda a norma dell’articolo 5 o dalla data d’inizio delle misure in questione, a condizione che tra quest’ultima data e la data della domanda non siano trascorsi più di tre mesi.»; |
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9) |
all’articolo 20, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: «Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all’articolo 1, paragrafo 1 bis.». |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica a tutte le domande di assistenza del FEG pervenute a partire dal 1o maggio 2009. Per quanto riguarda le domande pervenute prima di tale data, continuano ad applicarsi, per l’intera durata dell’assistenza del FEG, le norme in vigore alla data della domanda.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
Š. FÜLE
(1) Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 giugno 2009.