16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/26


REGOLAMENTO (CE) N. 506/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Olej rydzowy (STG)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Olej rydzowy», depositata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la suddetta denominazione deve essere registrata.

(3)

La protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 non è stata richiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione di cui all’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3 2006, pag. 1.

(2)  GU C 244 del 25.9.2008, pag. 27.


ALLEGATO

Prodotti dell’allegato I del trattato CE destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.5.   Oli e materie grasse (burro, margarina, olio, ecc.)

Olej rydzowy (STG)