10.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 482/2009 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che istituisce il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR nell’insieme della Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (regolamento del Consiglio sulla banda larga)] (3) per tenere conto del Piano europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo nella riunione dell’11-12 dicembre 2008. |
(2) |
Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (4) deve essere completato con ulteriori modalità di applicazione. |
(3) |
L’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 autorizza gli Stati membri ad innalzare il tasso di partecipazione del FEASR nel 2009, a condizione che il tasso globale di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del medesimo regolamento sia rispettato durante l’intero periodo di programmazione. È necessario determinare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire per avvalersi di tale possibilità, nonché il meccanismo atto a garantire che il tasso globale di partecipazione del FEASR sarà rispettato durante l’intero periodo di programmazione. |
(4) |
Al fine di agevolare l’attuazione di strategie di sviluppo locale e, in particolare, il funzionamento dei gruppi di azione locale ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi sui costi di gestione di tali gruppi. |
(5) |
In considerazione del beneficio generale per l’ambiente derivante dalla cessione di un’azienda, o di una parte di essa, ad un’organizzazione avente come finalità la gestione dell’ambiente naturale, occorre autorizzare gli Stati membri a non esigere il rimborso dal beneficiario qualora l’organizzazione non subentri nell’impegno assunto come condizione per la concessione del sostegno. |
(6) |
Occorre facilitare l’esecuzione delle operazioni consistenti in investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, contemplati all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. A questo fine giova autorizzare gli Stati membri a fissare l’entità del sostegno per tali operazioni sulla base dei costi standard e delle ipotesi standard di mancato guadagno, come già previsto per operazioni di tipo analogo all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006. |
(7) |
Per consentire agli Stati membri di avvalersi dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre adeguare le modalità di calcolo del contributo comunitario nel contesto dei conti del FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (5). |
(8) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 883/2006. |
(9) |
A fini di coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. […] [regolamento del Consiglio sulla banda larga], a cui le disposizioni del presente regolamento sono complementari, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2009. L’applicazione retroattiva non deve inficiare il principio della certezza del diritto per i beneficiari interessati. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:
1) |
all’articolo 6, il paragrafo 1 è modificato come segue:
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2) |
dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis 1. Gli Stati membri che intendono apportare modifiche in relazione all’attuazione dell’articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comunicano alla Commissione un piano di finanziamento riveduto, indicante i tassi maggiorati di partecipazione del FEASR da applicare nel 2009. Alle modifiche comunicate ai sensi del primo comma si applica la procedura di cui all’articolo 9 del presente regolamento. 2. La Commissione, dopo aver ricevuto l’ultima dichiarazione di spesa per l’esercizio 2009, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2010 a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6), calcola i tassi massimi di partecipazione del FEASR applicabili per il resto del periodo di programmazione in modo da rispettare i tassi massimi globali di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. I dettagli e il risultato di detto calcolo sono comunicati agli Stati membri entro il 15 febbraio 2010. 3. Entro il 15 marzo 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione un nuovo piano di finanziamento con i nuovi tassi di partecipazione del FEASR per il resto del periodo di programmazione, nel rispetto dei tassi massimi calcolati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2. Se uno Stato membro non comunica il nuovo piano di finanziamento entro la data di cui al primo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme ai tassi massimi calcolati dalla Commissione, questi ultimi si applicano automaticamente al programma di sviluppo rurale dello Stato membro in questione a partire dalla dichiarazione delle spese sostenute dall’organismo pagatore nel primo trimestre del 2010 fino alla presentazione di un piano di finanziamento riveduto, compatibile con i tassi di cofinanziamento calcolati dalla Commissione. |
3) |
l’articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 1. I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale. 2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico a fronte dei costi di gestione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell’importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale. Il disposto dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (7) non si applica al pagamento di cui al primo comma. |
4) |
all’articolo 44, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
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5) |
all’articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all’articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»; |
6) |
gli allegati II e VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
All’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, per le spese sostenute dagli Stati membri tra il 1o aprile e il 31 dicembre 2009, il contributo comunitario è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore l’ultimo giorno del periodo di riferimento.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(3) GU L 144 del 9.6.2009, pag. 3.
(4) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.
(5) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;
(7) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.»;
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1974/2006 sono modificati come segue:
1) |
all’allegato II, sezione A, il punto 6.3 è sostituito dal seguente:
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2) |
all’allegato VII, la sezione A è modificata come segue:
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