29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/3


REGOLAMENTO (CE) N. 446/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso il suo parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Arachidi decorticate e sbucciate bianche (noccioline sbiancate).

Le arachidi decorticate sono sbiancate passandole in un forno a gas dotato di quattro zone di riscaldamento, in cui i semi sono spruzzati con vapore acqueo ad una temperatura tra 88 °C e 93 °C, prima di passare attraverso due zone di raffreddamento.

L'aumento graduale della temperatura dei semi ne provoca la dilatazione e il distacco della pellicola rossa che li avvolge. La pellicola viene successivamente eliminata mediante un processo meccanico.

Le arachidi, che non trattate a parte l'eliminazione della pellicola, si presentano alla rinfusa o in «grandi sacchi» di circa 1 000 kg.

1202 20 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1202 e 1202 20 00.

Lo sbiancamento delle arachidi deve essere considerato un trattamento termico destinato essenzialmente a rimuovere la pellicola rossa dai semi e pertanto ad agevolarne l'utilizzo. Questo trattamento non altera le caratteristiche delle arachidi in quanto prodotti naturali e non le rende idonee ad un uso specifico piuttosto che ad un uso generico (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 12, Considerazioni generali, secondo paragrafo).

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 1202.