27.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/54


REGOLAMENTO (CE) N. 437/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso. Tuttavia, in seguito ai negoziati che hanno condotto all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata a modificare nel proprio elenco per tutti gli Stati membri tale contingente tariffario di importazione portandolo a 24 070 capi.

(2)

Le modalità di gestione del suddetto contingente tariffario sono stabilite dal regolamento (CE) n. 558/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (4), per il periodo dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

(3)

L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il contingente per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso sia gestito secondo il metodo indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5).

(4)

Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di gestione all’altro, è necessario che il contingente di cui al presente regolamento sia considerato non critico ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (6) prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all’importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. È opportuno sorvegliare, durante un congruo periodo, gli animali importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al presente regolamento per accertare che siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate.

(6)

Occorre costituire una cauzione per garantire il rispetto del suddetto obbligo di ingrasso. L’importo della cauzione deve coprire la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

(7)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 558/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (periodo contingentale), un contingente tariffario per l’importazione di 24 070 giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49 destinati all’ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.0113.

2.   Il contingente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è gestito conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

3.   Il dazio doganale all’importazione applicabile nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati.

Articolo 2

1.   In applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.

2.   Per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L’importo della cauzione è indicato nell’allegato per ciascun codice NC ammissibile.

3.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno dell’importazione; oppure

c)

sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 558/2007 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai dazi derivanti da titoli rilasciati anteriormente al 1o luglio 2009, fino alla loro scadenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 21.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

IMPORTO DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso (codice NC)

Importo in EUR/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105